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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19292/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto l'istanza ex art. 299 c.p.p. volta alla revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente contestava che i termini massimi di custodia cautelare previsti dall'art. 722 c.p.p. fossero ormai decorso, sostenendo che il periodo durante il quale era stato trattenuto/assoggettato a misure dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti (arresto ed esecuzione a Dubai il 30/07/2024 e successiva scarcerazione il 07/08/2024 con ritiro del passaporto e inserimento in lista di divieto di espatrio) dovesse essere computato come periodo di custodia cautelare equivalente. La difesa ha inoltre dedotto profili di illegittimità costituzionale della normativa richiamata e la violazione degli artt. 303, 308, 722 c.p.p., sostenendo che la limitazione imposta all'estero fosse idonea a equiparare la situazione alla custodia cautelare in carcere e che i termini massimi fossero quindi superati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato logicamente e adeguatamente nel ritenere che la misura adottata dalle autorità emiratine, così genericamente allegata dalla difesa (presunto inserimento in lista di divieto di espatrio con ritiro del passaporto), non fosse provata né dimostrabile come equivalente alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 722 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui misure preventive estere non possono essere computate ai fini del decorso dei termini massimi italiani se non comportano una privazione della libertà equiparabile alla detenzione; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata nella situazione concreta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma invocata come titolo per chiedere la revoca della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'accoglimento dell'istanza nel caso di specie.

  • art. 722 cod. proc. pen.

    Disposizione relativa al computo dei termini massimi della custodia cautelare: la Corte ha interpretato la norma nel senso che possono concorrere al decorso dei termini solo misure che abbiano caratteristiche di privazione della libertà equiparabili alla custodia in carcere; misure preventive estere di natura diversa non sono automaticamente computabili.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa nell'ambito delle censure sui termini e sulle misure cautelari; la decisione non ha ritenuto accertata la fattispecie che ne avrebbe reso applicabile l'interpretazione favorevole al ricorrente.

  • art. 308 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione al decorso dei termini di custodia: la Corte ha ritenuto che i presupposti per far valere il computo di periodi trascorsi all'estero non fossero soddisfatti nel caso concreto.

  • artt. 110, 81, 10‑quater, 13‑bis d.lgs. n. 74 del 2000; art. 648 ter.1 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate nel capo d'imputazione relativo alle indagini; citate per contestualizzare la vicenda cautelare ma non rilevanti ai fini dell'esito del ricorso cautelare sul computo dei termini.

Massime di principio

  • La mera applicazione di misure preventive all'estero (es. ritiro del passaporto, inserimento in liste di divieto di espatrio, cauzione) non è automaticamente equivalente alla custodia cautelare in carcere ai fini del computo dei termini massimi previsti dall'ordinamento italiano: è necessario dimostrare che la misura estera abbia comportato una privazione della libertà sostanzialmente equiparabile alla detenzione.
  • La parte che invoca il computo di periodi trascorsi all'estero a favore del decorso dei termini ha l'onere di documentare in modo specifico e dettagliato la natura, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione delle misure estere; allegazioni generiche e prive di prova non sono sufficienti.
  • La valutazione della equivalenza tra misure preventive straniere e la custodia cautelare italiana si fonda su un apprezzamento comparativo (tipo, durata, effetti, modalità di esecuzione) e richiede un concreto accertamento fattuale da parte del giudice.
  • Le questioni di costituzionalità di norme processuali sollevate in modo generico e non ancorate a fatti provati rischiano di essere ritenute manifestamente infondate: per essere prese in considerazione occorre una effettiva ricorrenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero l'incostituzionalità.
  • In situazioni analoghe è consigliabile acquisire documentazione ufficiale estera (provvedimenti di polizia/giudiziali esteri, certificazioni sull'effettiva privazione della libertà, traduzioni giurate) e formulare deduzioni precise su come tali misure avrebbero inciso sui termini processuali italiani.

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