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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35796/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la applicazione da parte della cooperativa Quantumcoop del CCNL UNCI multiservizi invece del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, chiedendo il pagamento delle differenze retributive e del TFR sostenendo che, ai sensi dell'art. 7 co.4 D.L. 248/2007, i soci lavoratori hanno diritto a trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i ricorrenti deducevano che il CCNL Logistica fosse più rappresentativo e quindi il parametro retributivo applicabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che, una volta contestata la correttezza del parametro collettivo applicato, incomba al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto al criterio dell'art. 7 co.4 D.L. 248/2007 (ossia che il trattamento applicato non sia inferiore a quello previsto dal contratto stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa). La corte territoriale era invece erroneamente posta a carico dei lavoratori la prova della maggiore rappresentatività del CCNL Logistica. Perciò la sentenza impugnata è cassata e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati; in aggiunta la Corte ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente in questa sede

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2007 n. 248, art. 7, comma 4

    Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria

    La norma stabilisce il criterio di riferimento (contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente piu' rappresentative) per la determinazione della minima retribuzione dei soci lavoratori; se la scelta del datore e' contestata, spetta al datore dimostrare che il trattamento applicato e' conforme a tale criterio

  • Codice civile, art. 2697

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte interpreta che, nella fattispecie, l'onere di provare la correttezza del parametro collettivo grava sul datore di lavoro una volta che il lavoratore contesta la congruità della retribuzione applicata

  • Codice civile, art. 2729

    Riferimento agli strumenti probatori e ai registri/pubblici che possono rilevare in alcune materie; utilizzato in censura dall'attore ma la decisione si concentra sull'onere probatorio generale

  • Codice di procedura civile, art. 115, comma 2

    Sull'uso della qualificazione di "fatto notorio": la Corte territoriale non poteva considerare sufficiente la mera affermazione del fatto notorio circa la maggiore rappresentativita' senza adeguata verificazione, dovendosi valutare l'opportunita' dell'istruttoria

  • Codice di procedura civile, art. 360, co.1, n.3

    Fondamento della impugnazione per violazione di norme processuali o di diritto sostanziale che hanno inciso sulla decisione; la Cassazione accoglie il motivo motivando il diverso riparto dell'onere della prova

Massime di principio

  • Se il lavoratore contesta che il CCNL applicato dalla cooperativa sia meno favorevole di altro CCNL, l'onere di provare che il contratto applicato e' conforme al criterio dell'art. 7 co.4 D.L. 248/2007 grava sul datore di lavoro
  • La maggiore rappresentativita' di un CCNL rispetto ad un altro non può essere semplicemente dichiarata "fatto notorio" senza dati o documenti: la corte può richiedere o valutare produzioni probatorie specifiche
  • Il datore di lavoro dovrebbe conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la comparativa rappresentativita' delle OO.SS. (es. atti di rappresentatività, numeri associativi, atti sindacali, certificazioni, accordi quadro) quando si basa su un CCNL alternativo
  • Il lavoratore che contesta la corretta applicazione del CCNL può chiedere ed ottenere misure istruttorie (produzione documenti, acquisizione di dati, eventualmente CTU) per dimostrare la maggiore rappresentatività dell'altro CCNL; la Corte di merito deve individuare le prove piu' utili e finanziabili
  • In sede di impugnazione in Cassazione e' efficace censurare il riparto dell'onere della prova quando questo abbia inciso sulla decisione, ottenendo la cassazione e la rimessione per nuovo esame

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