Cassazione Civile, Ordinanza n. 02019/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia origina da due contratti di finanziamento stipulati nel 1992 da una banca con due società di produzione cinematografica, nei quali un soggetto aveva assunto obbligazioni di garanzia e pagamento in solido con le debitrice principali. In primo grado il debitore/garante aveva agito contro la banca chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, mentre la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il recupero delle somme dovute in base ai finanziamenti garantiti. Dopo una prima decisione di appello favorevole alla banca, la Cassazione aveva annullato quella sentenza rilevando che la clausola di solidarietà e l’assenza di beneficium excussionis non bastavano, di per sé, a escludere l’operatività dell’art. 1957 c.c., rinviando al giudice di merito il solo accertamento se la banca avesse rispettato o meno il termine semestrale di decadenza, eventualmente sospeso. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha però nuovamente escluso l’operatività dell’art. 1957 c.c. valorizzando altre clausole contrattuali e ritenendo implicita una deroga alla decadenza. L’erede del garante ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 1957 c.c. e 324, 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio si fosse spinto oltre i limiti del giudizio di rinvio, riesaminando profili già coperti dal precedente annullamento e dal giudicato implicito; gli altri motivi riguardavano ulteriori profili contrattuali e processuali, mentre la banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale subordinato sulla questione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice di rinvio abbia violato i limiti fissati dalla precedente ordinanza rescissoria, perché ha rimesso in discussione l’esclusione dell’art. 1957 c.c. mediante una nuova interpretazione del contratto, invece di limitarsi a verificare se, alla luce dei fatti già delimitati, la banca avesse agito tempestivamente o se il termine fosse sospeso. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato alla verifica dell’eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione
La clausola di solidarietà e l’assenza di beneficium excussionis non comportano automaticamente deroga alla decadenza prevista dalla norma; il giudice di rinvio deve verificare solo se il termine semestrale sia stato rispettato o sospeso.
Richiamato per sostenere che la Corte d’appello di rinvio non poteva riesaminare questioni già coperte dal giudicato implicito interno o dal perimetro dell’annullamento.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può estendere l’indagine a profili ulteriori rispetto a quelli devoluti con l’annullamento.
Nelle ipotesi di annullamento per violazione di legge, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto senza modificare l’accertamento dei fatti già acquisiti.
Norma processuale richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare per violazione di legge e vizi processuali.
Richiamato nel ricorso incidentale per l’eccezione di giudicato, poi dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando la Cassazione ha annullato per violazione di legge, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato e non può riaprire accertamenti o interpretazioni già delimitati dalla sentenza rescissoria.
- La clausola contrattuale che preveda solidarietà del fideiussore con il debitore principale e rinuncia al beneficium excussionis non vale, di per sé, a escludere la decadenza del creditore dall’azione ex art. 1957 c.c.; per superare tale disciplina occorre una pattuizione chiara e specifica, non desumibile automaticamente dalla mera solidarietà.
- La verifica ex art. 1957 c.c. nel giudizio di rinvio deve concentrarsi sul rispetto o sulla sospensione del termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, restando irrilevanti nuove letture contrattuali che mirino soltanto a ricondurre la garanzia fuori dal campo applicativo della norma già scrutinata.
- Il giudice di rinvio non può ampliare il thema decidendum oltre il perimetro tracciato dalla Cassazione, pena la violazione dell’art. 394 c.p.c. e la disapplicazione del vincolo derivante dalla precedente pronuncia rescissoria.
Come è indicizzato
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