Cassazione Penale, Sentenza n. 39691/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino (riesame) che confermava, limitatamente al capo 27), la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Asti per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990: si contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (la prova si fonderebbe su captazioni ambientali di dubbia leggibilità e datate, senza riferimenti inequivoci al ricorrente e alla tipologia/peso della sostanza) e la motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), ritenuta automatica e non adeguatamente valutata rispetto a misure meno afflittive e senza prova dell'attualità del pericolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto in sede di legittimità una diversa valutazione del compendio indiziario già esaminato dal Tribunale, oltrepassando i limiti del sindacato di cassazione sulle misure cautelari. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale che aveva identificato "Glori" nel ricorrente sulla base del contesto probatorio (relazioni pregresse con Casile, conversazioni del maggio 2023 contenenti riferimenti al "mezzo chilo", prezzo e modalità "a gancio" compatibili con cocaina) e che aveva adeguatamente motivato l'attualità del pericolo di fuga (pregressa latitanza) e di reiterazione (contatti con il mondo del traffico, elusione dei controlli, minacce). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; è la fattispecie contestata (cessione di mezzo chilo di cocaina) cui sono rimessi la qualificazione e la compatibilità del prezzo e delle modalità di acquisto ricostruite dal giudice di merito
codice di procedura penale, art. 273
Riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e ai canoni motivazionali della decisione cautelare; la Corte sottolinea che il sindacato di legittimità è limitato al controllo di adeguatezza e logicità della motivazione, non alla riconsiderazione della valutazione di merito
codice di procedura penale, art. 274
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione) utilizzata per giustificare la custodia in carcere; la Corte accetta l'uso, da parte del giudice, di elementi tratti da altri procedimenti e di comportamenti non necessariamente qualificabili come reato per valutare il pericolo
codice di procedura penale, art. 275
Riferimento alle misure cautelari e alla loro graduazione; la Corte valuta la congruità della scelta della misura rispetto agli elementi di pericolosità valutati dal giudice di merito
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiesta di conformità della sintesi dei motivi del ricorso per cassazione; utilizzata per segnalare che il ricorso è stato sintetizzato conformemente alle disposizioni
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e ad eventuali sanzioni per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma destinata alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato a un sindacato di legittimità sulla logicità e adeguatezza della motivazione; non è ammessa la rinnovata valutazione di merito delle risultanze probatorie
- Le intercettazioni e le captazioni costituiscono valutazione di fatto: la loro interpretazione (linguaggio, soprannomi, riferimenti al prezzo o alla quantità) è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se la lettura è logicamente motivata
- Il giudice può utilizzare elementi tratti da altri procedimenti o provvedimenti precedenti, purché noti o ostensibili all'interessato, per valutare il pericolo di fuga o di reiterazione
- Per giustificare la custodia in carcere sono rilevanti anche elementi di comportamento non penalmente rilevanti (es. elusione dei controlli, minacce, continuità di rapporti col mondo della droga) se indicativi di scarsa affidabilità e attualità del pericolo
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario focalizzare censure di diritto o dimostrare contraddittorietà manifeste, lacune logiche o travisamento della prova con oggetto preciso; mera riproposizione di una diversa lettura del fatto è inadeguata e rischia l'inammissibilità
- In situazioni analoghe, chi propone istanza difensiva dovrebbe: a) evidenziare errori formali o giuridici nella motivazione; b) proporre alternative concrete e provabili alle misure custodiali (idonee dimostrazioni di fissa dimora, strumenti di controllo attuabili); c) sollevare tempestivamente eventuali eccezioni sul travisamento della prova con oggetto definito
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