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Ordinanza

Ordinanza n. 382/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS- del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data-OMISSIS- con il quale è stato disposto nei confronti dello stesso il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della -OMISSIS-si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-”; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO del Questore di Salerno, recante il divieto di accesso per tre anni a manifestazioni calcistiche su tutto il territorio nazionale e, in occasione delle partite casalinghe di una squadra, a determinate strade adiacenti allo stadio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che contestava, in sostanza, la legittimità della misura preventiva adottata nei suoi confronti, anche perché la sua identificazione sarebbe avvenuta esclusivamente in quanto intestatario del contratto di noleggio di uno dei veicoli attribuiti alla tifoseria interessata e perché dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza prodotte in giudizio non risultava la sua presenza. L'amministrazione ha difeso la legittimità del provvedimento, fondato sull'istruttoria della Questura e sugli atti della D.I.G.O.S.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che le misure di prevenzione, tra cui rientra il DASPO, rispondono a una logica autonoma, preventivo-cautelare e non sanzionatoria. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che le valutazioni della Questura non apparissero irragionevoli o sproporzionate né viziate da travisamento dei fatti, alla luce dell'istruttoria svolta sulla base degli atti della D.I.G.O.S. La mancata presenza del ricorrente nelle immagini di videosorveglianza non è stata ritenuta decisiva, poiché l'identificazione e la valutazione amministrativa si fondavano anche sugli ulteriori elementi istruttori. Il TAR ha inoltre considerato prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, qualificato come essenzialmente ludico-ricreativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha esaminato la richiesta di sospensione dell'efficacia del DASPO e l'ha respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura di prevenzione autonoma, fondata su una logica preventivo-cautelare e non sanzionatoria; la sua legittimità va valutata in relazione alla capacità degli elementi istruttori di giustificare prognosticamente l'esigenza di prevenire rischi per la sicurezza pubblica.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere non manifestamente irragionevole o sproporzionata la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza quando essa sia sorretta da un'istruttoria complessiva, anche se uno specifico elemento probatorio, come le immagini di videosorveglianza, non mostri direttamente la presenza dell'interessato.
  • La mancata identificazione diretta del destinatario nelle immagini di videosorveglianza non esclude, di per sé, la legittimità del DASPO quando l'amministrazione abbia fondato la decisione su ulteriori elementi istruttori ritenuti idonei e non travisati.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a misure di prevenzione per la sicurezza nelle manifestazioni sportive, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale alla partecipazione a tali manifestazioni, qualora non emergano profili manifesti di irragionevolezza o sproporzione della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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