Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione proposta da Antonio Esposito in relazione alla pena residua di anni 1, mesi 7 e giorni 11. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: (1) violazione degli artt. 47 e ss. dell'ordinamento penitenziario e delle norme applicabili, in quanto il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva concesso la detenzione domiciliare sostitutiva per una pena di anni 3, senza spiegare perché tale statuizione rendesse assorbibile o precludente la domanda relativa alla pena residua; (2) vizio per omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., non essendo stati esplicitati i ragionamenti che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso perché fondato nel secondo motivo: il provvedimento impugnato non esponeva le ragioni per le quali l'istanza era stata dichiarata inammissibile. In particolare non risultava chiarito se l'inammissibilità fosse dovuta alla sommatoria delle pene ai sensi dell'art. 70 della legge 689/1981, come sostituito dall'art. 71 del d.lgs. 150/2022, ovvero alla valutazione che la precedente ammissione alla misura sostitutiva riguardasse anche la pena sospesa indicata nell'ordine di esecuzione. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per il proseguimento.
Norme richiamate
Riferite nella doglianza come norme relative alle misure alternative alla detenzione; il giudice di legittimità non ha risolto questioni di merito su tali norme ma ha ritenuto necessario che il provvedimento impugnato motivasse espressamente il rifiuto dell'istanza in rapporto a tali disposizioni
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b)
Invocata per denunciare la violazione di norme sostanziali e di coordinamento con le disposizioni sull'esecuzione e sulle misure alternative; la Corte ha preso atto della rilevanza della censura ma ha ritenuto risolutiva l'omessa motivazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Invocata per il vizio di motivazione omessa; la Corte ha ritenuto fondato questo motivo, annullando il provvedimento per carenza della motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione; la Corte ha ricevuto i motivi nei limiti indicati
art. 70 legge 689/1981 e art. 71 d.lgs. 150/2022
art. 70 L. 689/1981, come sostituito dall'art. 71 d.lgs. 150/2022
Rilevanti ai fini della valutazione dell'inammissibilità dell'istanza in caso di sommatoria di pene: la Corte ha rimarcato che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto chiarire se l'inammissibilità fosse motivata dalla sommatoria delle pene secondo questa norma oppure da diversa valutazione relativa alla misura già concessa
Massime di principio
- Un provvedimento che dichiara inammissibile un'istanza di misure alternative deve indicare e spiegare esplicitamente le ragioni della inammissibilità; l'omessa motivazione comporta annullamento.
- Se esiste un precedente provvedimento che ha concesso una misura sostitutiva per altra pena, il giudice che decide su nuova istanza deve valutare e motivare se e come quella precedente decisione incide sull'ammissibilità della nuova domanda.
- La sommatoria delle pene ai fini dell'accesso alle misure alternative (art. 70 L. 689/1981, come modificata) può determinare l'inammissibilità: occorre esplicitare il computo e la regola applicata.
- Le censure in cassazione che riguardano la mancanza di motivazione sono spesso decisive: curare la motivazione nel dispositivo e nelle parti motiva è essenziale per resistere all'impugnazione.
- In situazioni analoghe, chi propone l'istanza deve documentare e chiarire in quale misura le pene fruite con precedenti misure influenzano la posizione attuale, e il giudice deve rispondere puntualmente a tali elementi.
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