Cassazione Penale, Ordinanza n. 20083/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di tutti e tre gli imputati perché manifestamente infondati e privi di specificità: la doglianza riproduce argomenti già esaminati e confutati in appello e non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per un episodio di furto aggravato in concorso e per un capo di indebita utilizzazione di carte o strumenti di pagamento diversi dai contanti, sempre in concorso e in continuazione. Con unico motivo deducono violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità penale, sostenendo che la decisione di merito sarebbe erronea perché fondata sul riconoscimento vocale operato dagli agenti di polizia giudiziaria attraverso l’ascolto di tracce audio acquisite con intercettazioni ambientali nell’autovettura. La censura, secondo la Corte, si risolve però nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di merito, infatti, aveva motivato in modo coerente la conferma della responsabilità valorizzando non solo il riconoscimento vocale, ma anche ulteriori riscontri, tra cui le immagini di videosorveglianza di uno sportello bancomat presso il quale gli imputati stavano tentando di prelevare denaro subito dopo un precedente furto in un supermercato vicino.
Norme richiamate
artt. 110, 624-625, co. 1, nn. 2, 4, 5 c.p.
Richiamati come base della condanna confermata in appello per il furto aggravato in concorso; la Cassazione non entra nel merito della fattispecie, ma prende atto della corretta conferma della responsabilità da parte del giudice di merito.
Richiamato insieme al capo contestato relativo all’indebita utilizzazione di strumenti di pagamento, a indicare la continuazione tra i fatti contestati.
Richiamato per la contestazione in concorso di persone nei reati attribuiti agli imputati.
Richiamato come norma incriminatrice del capo 2; la decisione non ne offre una definizione, ma la menziona come reato confermato in appello.
Norma implicita nel dispositivo sulle conseguenze economiche dell’inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, in modo pedissequo e non specifico, le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla ratio decidendi: non è sufficiente contestare in astratto il giudizio di responsabilità se la sentenza di merito ha già indicato plurimi elementi di riscontro.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censure quando fonda l’affermazione di responsabilità su un quadro probatorio plurimo e coerente, non su un unico elemento isolato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall’ordinamento, includendo la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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