Cassazione Penale, Ordinanza n. 32421/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità di tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che le censure non individuassero specifici vizi della decisione impugnata e non realizzassero un confronto effettivo e mirato con la motivazione della Corte di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa. Il primo motivo censurava la motivazione posta a fondamento della responsabilità; la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché riproponeva le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni mediante le quali la Corte territoriale le aveva disattese. Il secondo motivo deduceva l'intempestività della querela, ma anche tale censura è stata ritenuta priva di specificità, poiché non si confrontava con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto. Il terzo motivo denunciava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; anche questo motivo si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza confutare le ragioni ostative indicate nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza della necessaria correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le censure prospettate determina l'inammissibilità del motivo di ricorso.
particolare tenuità del fatto
La censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità deve confrontarsi specificamente con le ragioni ostative indicate nella decisione impugnata; la mera reiterazione di questioni già esaminate non è sufficiente.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice territoriale le ha disattese.
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una critica effettiva, puntuale e mirata alla motivazione della decisione impugnata; la censura meramente apparente non assolve la funzione propria dell'impugnazione di legittimità.
- La deduzione dell'intempestività della querela è inammissibile quando non si confronti con le ragioni concrete poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto della relativa eccezione.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confutare le specifiche ragioni ostative indicate dal giudice di merito; la semplice riproposizione della questione già esaminata e respinta non integra un motivo specifico.
Come è indicizzato
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