Cassazione Civile, Ordinanza n. 25638/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato da INPS per contributi e sanzioni relativi al reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2011 da un'avvocata, iscritta d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo non maturata la prescrizione, perché la professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, così occultando dolosamente all'ente l'esistenza del debito contributivo e determinando la sospensione del termine prescrizionale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per mancata illustrazione delle ragioni del dolo rilevante ex art. 2941 n. 8 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse affatto apparente, perché la Corte territoriale aveva spiegato in modo sufficiente perché la mancata compilazione del quadro RR integrasse un occultamento doloso del debito contributivo: la ricorrente sapeva che l'omissione avrebbe indotto l'INPS a ritenere inesistente l'obbligazione; poteva eventualmente dichiarare il reddito e contestare poi l'obbligo contributivo; la condotta era volontaria e finalizzata a eludere i controlli; il dolo, ai fini dell'art. 2941 n. 8 c.c., non richiede artifici o raggiri, essendo sufficiente il mendacio o la mancata comunicazione di dati dovuti a tutela di un interesse pubblico. Ha inoltre escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la sentenza d'appello aveva preso in considerazione la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2011, attribuendo rilievo decisivo non alla sua esistenza, ma alla mancata compilazione del quadro RR. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e comprensibile sulle ragioni del dolo e della mancata prescrizione.
Il dolo idoneo a sospendere la prescrizione può consistere anche nella volontaria mancata comunicazione di dati dovuti, senza necessità di raggiri; è sufficiente il mendacio o l'occultamento doloso del credito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2941 n. 8 c.c., l'occultamento doloso del debito può essere integrato anche dalla mera omissione di una comunicazione dovuta, quando questa sia volontaria e idonea a impedire al creditore la conoscenza del credito.
- Il dolo rilevante per la sospensione della prescrizione non richiede necessariamente artifici o raggiri: è sufficiente una condotta mendace o reticente che, in relazione a un obbligo informativo imposto a tutela di un interesse pubblico, nasconda il fatto costitutivo del credito.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esplicitazione del ragionamento decisorio; non lo è se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e le inferenze logiche poste a fondamento della decisione.
- In sede di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento degli stessi dati già esaminati dal giudice di merito.
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