Cassazione Penale, Ordinanza n. 39671/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati oggetto di due sentenze. Con un unico motivo denunciava manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice avesse erroneamente qualificato l'istanza come mera riproposizione di una precedente domanda già rigettata e riferita alle stesse sentenze. La difesa richiamava il principio secondo cui la preclusione ex art. 666, comma 2, c.p.p. non opera quando siano dedotti fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione, e affermava che un elemento non valutato fosse la disponibilità di un'arma emersa da intercettazioni svolte per un diverso procedimento (relativo all'art. 74 d.P.R. 309/1990), elemento che, secondo la difesa, renderebbe solo apparente la distanza temporale tra le condotte. La Corte ha però ritenuto che tale deduzione non introducesse un fatto o una questione nuova, ma costituisse solo una diversa lettura di elementi già a disposizione del giudice dell'esecuzione e già ricavabili dalle sentenze di cognizione esaminate in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di considerare l'istanza di continuazione una mera riproposizione di una richiesta già respinta, non essendo stati dedotti fatti o questioni nuove rispetto alla precedente valutazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già giudicati con sentenze diverse
consente al giudice dell'incidente di esecuzione di dichiarare inammissibile l'istanza quando essa sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la preclusione non opera se vengono dedotti fatti o questioni nuove rispetto alla precedente decisione
richiamato solo come riferimento al diverso procedimento investigativo nel quale erano state svolte intercettazioni da cui, secondo la difesa, era emersa la disponibilità dell'arma
Massime di principio
- In sede di incidente di esecuzione, la richiesta già rigettata può essere dichiarata inammissibile se viene riproposta senza allegare fatti o questioni nuove rispetto a quelli già scrutinati.
- La mera diversa interpretazione di elementi di fatto già disponibili al giudice dell'esecuzione non basta a superare la preclusione processuale derivante dal precedente rigetto.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., la parte istante deve indicare un contenuto fattuale o giuridico effettivamente nuovo; altrimenti l'istanza è qualificabile come reiterazione della precedente domanda.
- Quando il ricorso per cassazione contro un provvedimento esecutivo si limita a contestare la valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito esecutivo, il ricorso è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39574/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39581/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39584/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39585/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39586/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39587/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →