Cassazione Civile, Ordinanza n. 10189/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa dal fallimento di una società in liquidazione contro il suo ex amministratore, ritenuto responsabile di mala gestio e condannato in primo grado al risarcimento di una somma molto elevata. In appello il convenuto ha contestato, prima di tutto, la validità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo di non averlo mai ricevuto presso la propria effettiva residenza nei Paesi Bassi, poiché la notifica sarebbe stata eseguita presso un vecchio indirizzo non più attuale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 14 e 15 del Reg. CE n. 1393/2007 e degli artt. 139, 142 e 143 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto valida la notifica a mezzo posta pur in assenza di consegna al destinatario nella sua attuale residenza; (2) violazione dell'art. 19 del medesimo regolamento, per non avere verificato tutti i presupposti richiesti quando il convenuto non compaia; (3) violazione dell'art. 7 l. n. 890/1982 e dell'art. 160 c.p.c., per la mancanza di prova che il plico fosse stato ritirato dal destinatario o da soggetto abilitato; (4) violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che, per considerare valida la notifica, avrebbero dovuto essere svolte ulteriori ricerche sull'effettivo indirizzo del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha considerato corretta la decisione della corte d'appello che aveva reputato regolare la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. La Corte ha valorizzato il fatto che la notifica era avvenuta a mezzo posta nel luogo risultante dal certificato AIRE e già indicato dal destinatario in un precedente atto, e ha ritenuto applicabile il principio, desunto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui la notificazione postale è valida anche se il plico non è consegnato personalmente al destinatario, purché sia recapitato presso la sua residenza abituale a persona adulta ivi presente, familiare o dipendente, con garanzie sufficienti per la difesa. Ha inoltre escluso che il notificante avesse un onere ulteriore di ulteriori ricerche oltre a quelle già svolte sulla base delle risultanze AIRE. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del fallimento intimato; è stato altresì posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Reg. CE n. 1393/2007, art. 14
La notificazione a mezzo posta di atti giudiziari in materia civile o commerciale verso un destinatario residente in altro Stato membro è valida; non si applicano le formalità più gravose previste dall'ordinamento italiano, perché il regolamento consente l'invio diretto tramite servizi postali.
Reg. CE n. 1393/2007, art. 15
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 14, ma non accolto come parametro impeditivo della validità della notifica effettuata a mezzo posta nel caso concreto.
Reg. CE n. 1393/2007, art. 19
Quando il convenuto non compaia, il giudice può procedere solo se risulta che l'atto è stato notificato o consegnato secondo le forme previste e in tempo utile per la difesa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto soddisfatte le garanzie difensive.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma interna sulla notificazione, ma ritenuto non ostativo all'applicazione della disciplina europea nel caso di notifica transfrontaliera.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha escluso la necessità di applicare formalità interne ulteriori rispetto a quelle consentite dal regolamento europeo.
Richiamato nel motivo di ricorso; non è stato ritenuto necessario ai fini della validità della notificazione in altro Stato membro tramite posta.
Invocato per contestare la mancata indicazione del ricevente e del suo rapporto col destinatario; la Corte ha ritenuto che, in tema di notificazione ai sensi del regolamento europeo, non fosse necessario osservare le formalità più stringenti della disciplina interna.
Richiamato per dedurre la nullità della notificazione; la Corte non ha ravvisato nullità, reputando valida la consegna eseguita secondo il regolamento europeo.
Invocato per sostenere la necessità di ulteriori ricerche e di effettivo contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione, avendo ritenuto sufficiente la notifica effettuata.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le garanzie difensive fossero comunque rispettate dalla modalità di notifica adottata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta verso un destinatario residente in altro Stato membro UE, ai sensi del Reg. CE n. 1393/2007, la validità della notifica non richiede necessariamente la consegna personale al destinatario, essendo sufficiente la consegna a una persona adulta presente presso la residenza abituale del destinatario, purché siano preservate le garanzie effettive del diritto di difesa.
- Per verificare la correttezza della notificazione transfrontaliera, il giudice deve valorizzare le risultanze idonee a individuare il luogo di residenza/riferibilità del destinatario, incluse le informazioni anagrafiche AIRE e le dichiarazioni rese dallo stesso in atti precedenti; in tale contesto, il notificante non è gravato da un onere ulteriore di ricerche se tali dati consentono ragionevolmente di individuare l'indirizzo.
- La disciplina unionale sulla notificazione tramite servizi postali prevale sulle formalità interne più gravose previste per la notifica a mezzo posta, poiché altrimenti verrebbe svuotata la facoltà alternativa concessa dal regolamento europeo.
- Quando il convenuto non compaia, la notifica è comunque idonea se risulta effettuata in modo tale da rendere ragionevolmente probabile la conoscenza dell'atto e da consentire il tempestivo esercizio del diritto di difesa; il controllo si concentra sulla concretezza delle garanzie difensive, non su formalismi eccedenti.
- La contestazione della firma apposta sull'avviso di ricevimento non è di per sé decisiva, ove il contesto fattuale consenta di presumere che il plico sia stato ricevuto da soggetto abilitato in assenza del destinatario.
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