Cassazione Penale, Ordinanza n. 34597/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato, in rito abbreviato, la condanna del Tribunale per guida senza patente, sanzionata con pena pecuniaria e con sostituzione della pena detentiva. Deduce due censure: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il giudice di merito avrebbe motivato in modo incongruo valorizzando il solo dato che il fatto era stato commesso durante l'affidamento in prova al servizio sociale; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente mancata riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, richiama il principio per cui la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché manca il requisito della non abitualità, essendo la rilevanza penale della condotta circoscritta al caso di recidiva nel biennio. Quanto al secondo motivo, ribadisce che il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., e che nel caso concreto la Corte di appello ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla commissione del fatto durante l'affidamento in prova. Infine, osserva che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazione specifica e dettagliata quando la pena non sia di gran lunga superiore alla media edittale. Conseguono le spese processuali e la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Disposizione incriminatrice della guida senza patente; la Corte la richiama per evidenziare che la condotta assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio, con ricadute sull'esclusione della particolare tenuità del fatto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa per la contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento.
Il giudice, nel riconoscere o escludere le attenuanti generiche e nel graduare la pena, può valorizzare anche un solo elemento tra quelli previsti dalla norma, se ritenuto prevalente.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi positivamente valutabili, come nel caso di reiterati precedenti e del fatto commesso durante misura alternativa.
Normativa di riferimento del reato contestato nel testo come guida senza patente.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la struttura del reato esige già, per la sua configurabilità, un indice di abitualità o reiterazione incompatibile con il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice di merito può fondare la decisione anche su un solo elemento rilevante tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ne dia conto in motivazione.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando richiama precedenti penali, personalità dell'agente e modalità del fatto, senza necessità di un'analisi analitica di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione particolarmente approfondita solo se la pena inflitta si discosta in modo significativo dalla misura media edittale.
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