Cassazione Civile, Ordinanza n. 02913/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione un maggior reddito imponibile di euro 27.676,00 riferito all'anno 2010. L'atto scaturiva da un invito a fornire chiarimenti sugli scostamenti tra reddito dichiarato e capacità di spesa desumibile. Il contribuente sosteneva che la maggiore disponibilità finanziaria derivasse da trasferimenti dei genitori e di altri stretti congiunti. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo dimostrata la provenienza delle somme. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 2697, comma 2, c.c. e 2729, comma 1, c.c., sostenendo che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare, con documentazione idonea, che le risorse contestate provenissero da redditi non imponibili o comunque esclusi dalla base imponibile, né che tali risorse fossero state effettivamente impiegate per sostenere le spese poste a base dell'accertamento o che comunque ne fosse stata dimostrata la stabile acquisizione e la durata del possesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, nel contraddittorio sull'accertamento sintetico, non basta provare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il loro semplice transito, ma occorre offrire prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi siano stati o potessero essere utilizzati per coprire le spese contestate, con particolare riguardo all'entità e alla durata del possesso. Poiché la CTR aveva valorizzato la sola provenienza delle somme, senza verificare anche la durata del possesso dei redditi ulteriori, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - Sezione staccata di Latina, affinché si adegui ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
nell'accertamento sintetico il contribuente, per vincere la presunzione di maggior reddito, deve fornire prova documentale non solo della disponibilità di ulteriori redditi non imponibili o assoggettati a ritenuta, ma anche di circostanze sintomatiche della loro effettiva o possibile destinazione a copertura delle spese contestate, con riferimento all'entità e alla durata del possesso
richiamato per affermare che l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fiscale grava sul contribuente che intenda contrastare la ricostruzione presuntiva del reddito
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo posto a base dell'accertamento sintetico e alla necessità di contrastarlo con prova idonea
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera esistenza di somme non imponibili o di provenienza familiare: occorre anche documentare elementi oggettivi che rendano plausibile il loro impiego, o la loro concreta utilizzabilità, per sostenere le spese contestate.
- La prova richiesta dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 deve essere documentale e può essere assolta anche mediante estratti conto bancari, purché tali documenti consentano di verificare non solo l'entità delle somme, ma anche la durata del loro possesso.
- In sede di controllo del giudice di merito, non è sufficiente accertare la sola provenienza delle disponibilità finanziarie: va esaminato anche il profilo temporale del loro possesso, perché la norma esige un ancoraggio a fatti oggettivi idonei a collegare le risorse alle spese poste a base dell'accertamento.
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