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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00196/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Un investitore aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo l'accertamento della responsabilità precontrattuale della banca per asserita violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario nelle operazioni di acquisto di prodotti finanziari, con domanda di risarcimento del danno sia per la perdita del capitale investito sia per il lucro cessante. In primo grado la domanda era stata respinta per giudicato esterno, ritenendosi preclusivo un precedente giudizio sulla medesima operazione finanziaria. La corte territoriale aveva confermato la decisione, osservando che in un giudizio precedente era stato affermato che la violazione degli obblighi informativi non determinava la nullità dell'operazione, ma poteva al più integrare responsabilità precontrattuale; secondo la corte, ciò impediva di ridiscutere in un nuovo processo la sussistenza di tale responsabilità. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha censurato tale impostazione, deducendo in sostanza che il precedente giudizio non aveva affatto accertato nel merito la responsabilità precontrattuale, ma si era limitato a escludere la nullità dell'operazione e, al più, aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità precontrattuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo l'intempestività della notificazione perché il primo tentativo, non andato a buon fine per causa non imputabile al notificante, era stato riattivato con immediatezza. Nel merito ha accolto il ricorso: ha stabilito che il precedente giudizio non aveva formato giudicato sostanziale sulla responsabilità precontrattuale della banca, poiché la pronuncia richiamata si era limitata a escludere la nullità dell'operazione finanziaria e, quanto alla domanda di responsabilità precontrattuale, l'aveva dichiarata inammissibile per tardività. Ne consegue che una statuizione di rito non produce giudicato sostanziale e non può precludere la riproposizione della domanda in un diverso giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come parametro temporale rispetto al quale, in caso di notificazione non perfezionata per causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza e comunque nel rispetto del termine pari alla metà di quello previsto per l'impugnazione

  • art. 1418 c.c.

    la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non determina, in assenza di espressa previsione normativa, la nullità del contratto quadro o dei singoli ordini di investimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel riferimento alla ripartizione dell'onere di documentare l'esito negativo della notificazione e la non imputabilità del mancato perfezionamento

  • Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725

    la violazione dei doveri informativi nell'intermediazione finanziaria non comporta nullità, ma può integrare responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda della fase in cui avviene la violazione

  • Cass. Sez. U. 15 luglio 2016, n. 14594

    in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria

  • Cass. 27 giugno 2019, n. 17336

    nelle notifiche non perfezionate può rilevare il contenuto delle risultanze dell'albo professionale degli avvocati ai fini della non imputabilità dell'esito negativo

  • Cass. 28 ottobre 2020, n. 23760

    conferma il principio sulla tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo non imputabile

  • Cass. 7 settembre 2017, n. 20899

    il giudicato sostanziale riguarda le pronunce di merito che decidono sull'esistenza delle posizioni soggettive dedotte, non le statuizioni processuali

  • Cass. 11 aprile 1983, n. 2550

    le statuizioni processuali producono effetti solo nel rapporto processuale in cui sono rese

  • Cass. Sez. U. 17 novembre 2021, n. 35110

    la statuizione su una questione di rito genera giudicato formale, non sostanziale

  • Cass. 16 aprile 2019, n. 10641

    il giudicato sostanziale non deriva dalle decisioni processuali, ma solo da quelle di merito

  • Cass. 7 gennaio 1981, n. 105

    il giudicato esterno preclusivo di una domanda presuppone una precedente decisione di merito sulla medesima domanda; non opera se la domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività

Massime di principio

  • In materia di giudicato esterno, solo una precedente decisione di merito sull'esistenza o inesistenza del diritto dedotto in giudizio può precluderne la riproposizione in un successivo processo; le statuizioni di rito producono soltanto giudicato formale nel processo in cui sono rese.
  • La declaratoria di inammissibilità per tardività di una domanda non integra un accertamento di merito e quindi non è idonea a fondare un giudicato sostanziale preclusivo in un successivo giudizio.
  • Nell'intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi non determina automaticamente la nullità dell'operazione o del contratto quadro; a seconda della fase in cui interviene può dar luogo, semmai, a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
  • Se una notificazione dell'impugnazione non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, l'atto conserva gli effetti della richiesta originaria solo se il procedimento notificatorio viene riattivato con immediatezza e con la dovuta tempestività.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non è sufficiente l'esito negativo della prima notificazione, quando il notificante dimostri di essersi diligentemente attivato per completarla e la mancata perfezione dipenda da circostanze a lui non imputabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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