Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22569/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente risultato vincitore di un concorso per il reclutamento del personale docente sosteneva di avere diritto all'assegnazione della prima provincia da lui indicata in domanda, perché in quella provincia si sarebbe poi liberato un posto a seguito della rinuncia di una candidata già collocata in posizione migliore in graduatoria. L'amministrazione, dopo averlo immesso in ruolo con decorrenza 1 settembre 2020 e assegnato a una sede nella seconda provincia preferita, aveva successivamente inserito quel posto tra le sedi disponibili per una procedura di surroga destinata ad altri docenti collocati molto più in basso in graduatoria. Il docente ha quindi impugnato i provvedimenti amministrativi e ha chiesto sia tutela cautelare sia l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione della sede vacante. Il Tribunale ordinario, in primo grado cautelare, ha rigettato la domanda per difetto di fumus; in sede di reclamo, ha poi declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la questione investisse la scelta dell'amministrazione sulla procedura di copertura dei posti. Riassunto il giudizio davanti al TAR, quest'ultimo ha invece rimesso d'ufficio la questione alle Sezioni Unite. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mirava quindi a stabilire se la controversia appartenesse al giudice ordinario oppure al giudice amministrativo, alla luce della natura della pretesa dedotta: diritto all'assunzione/assegnazione della sede oppure contestazione dell'esercizio del potere amministrativo di copertura dei posti.

La decisione

La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda, per come concretamente formulata, non riguardasse la scelta dell'amministrazione di adottare una diversa procedura di reclutamento o copertura dei posti, ma la contestazione del potere datoriale di assegnazione della sede di servizio e, più in generale, del diritto all'assunzione in quella specifica sede in conseguenza dello scorrimento della medesima graduatoria. Secondo la Corte, la rinuncia intervenuta dopo la conclusione della procedura non trasformava la controversia in una lite sull'esercizio di potere autoritativo, perché la pretesa era comunque riconducibile a una posizione di diritto soggettivo derivante dal completamento della fattispecie assunzionale. Ne è seguita la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.c.

    La giurisdizione si determina sulla base della domanda proposta, secondo il petitum sostanziale e la causa petendi.

  • art. 414 c.p.c.

    Indicato come base del ricorso introduttivo nel giudizio del lavoro.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato per la domanda cautelare d'urgenza proposta dal ricorrente.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato per il reclamo avverso il provvedimento cautelare.

  • art. 55 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nella riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo ai fini della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • artt. 59 l. 69/2009 e 11, terzo comma, d.lgs. 104/2010

    Richiamati come base del conflitto/questione di giurisdizione sollevata dal TAR.

  • art. 63, quarto comma, d.lgs. 165/2001

    Richiamato come norma che devolve al giudice amministrativo le controversie sugli atti autoritativi della P.A. quando è in gioco l'esercizio del potere amministrativo.

Massime di principio

  • La giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale, desunto dalla domanda e dalla causa petendi, non dalla sola qualificazione formale data dall'attore o dalle difese della controparte.
  • Nelle controversie relative al personale scolastico, quando la domanda mira a far valere un diritto all'assunzione o all'assegnazione della sede derivante da una graduatoria già efficace e dalla decisione dell'amministrazione di utilizzarla, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • Se invece la pretesa investe la legittimità della scelta amministrativa di adottare una diversa procedura di copertura dei posti vacanti, la controversia attiene all'esercizio di potere autoritativo e ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La rinuncia sopravvenuta di un candidato collocato in posizione migliore in graduatoria, se successiva alla conclusione della procedura di assegnazione, non muta automaticamente la natura della controversia quando l'oggetto della domanda resta l'attribuzione della sede al candidato utilmente collocato in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.