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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16973/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma che lo ha confermato nella condanna per rapina. Deduce: 1) vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto: sostiene che il fatto fosse furto e non rapina impropria, perché la condotta violenta (divincolamento) sarebbe stata diretta unicamente a reagire alla violenza subita (spray urticante) e non a garantirsi il possesso o l'impunità; 2) violazione di legge per mancata applicazione della riduzione per lieve entità (tenuità) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, posto che era stata sottratta una sola banconota da 50 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di una diversa valutazione dei fatti (travisa-mento del fatto) propria della difesa, non sindacabile in cassazione: il giudice di merito aveva rilevato che l'imputato, una volta afferrato dalla persona offesa, scalciava per sfuggire alla presa e così procurarsi l'impunità, sussistendo gli elementi della rapina impropria. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza tardiva: il riconoscimento della lieve entità (sulla base della sentenza Cost. n.86/2024) doveva essere prospettato in sede di appello e non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione; pertanto anche questo motivo è inammissibile. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come limite di sindacabilità in cassazione: la censura che si risolve in un'immutata contestazione della valutazione dei fatti (travisa-mento) non è ammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la liquidazione in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Riferimento sostanziale invocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della tenuità del fatto (lieve entità) nei reati come la rapina; la Corte però ritiene che tale questione dovesse essere sollevata in appello.

  • Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004 (Cricchi)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione di attendibilità dei mezzi di prova compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti della censura dedotta.

  • Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024

    in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni

    Precedente utilizzato per affermare il principio che questioni di lieve entità dettate da recente giurisprudenza costituzionale devono essere sollevate già in appello e non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.

  • art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022

    Richiamati come riferimento procedurale in relazione alla trattazione con contraddittorio scritto e alle modalità dell'istruttoria in sede di esame del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti quando il motivo si limita a proporre una diversa valutazione probatoria: i temi di travisamento del fatto, cioè la diversa ricostruzione basata sull'attendibilità delle prove, sono inammissibili in cassazione.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti di carattere sostanziale (es. lieve entità/tenuità) in applicazione di novità costituzionali o giurisprudenziali occorre sollevare la questione già in appello; introdurla per la prima volta in cassazione è, di norma, inammissibile.
  • La distinzione tra furto e rapina (anche impropria) si fonda sull'elemento intenzionale e sulla finalità della violenza: se la condotta violenta è diretta a garantire o assicurare il possesso o a procurare l'impunità, la fattispecie è rapina; se la presunta violenza è esclusivamente reattiva e non diretta a procurarsi il profitto o l'impunità, potrebbe rientrare nel furto. Tuttavia tale valutazione compete al giudice di merito e non alla Cassazione salvo errori logico-giuridici manifesti.
  • Se si intende invocare modifiche normative o principi costituzionali recentemente affermati, è necessario presentarli tempestivamente nel corso del processo (in appello) per non precluderne l'esame in cassazione.
  • Ricorrere in cassazione con motivi riconducibili a mera rivalutazione della prova espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni (condanna alle spese e, in presenza di colpa nella scelta della doglianza, pagamento alla cassa delle ammende).

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