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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18413/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di autoriciclaggio relativo a 530.000 euro in contanti (accertati il 13/11/2020). Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria; 2) inidoneità degli elementi probatori a dimostrare l'illiceità della provenienza del denaro e l'esistenza del reato presupposto; 3) errata qualificazione giuridica del fatto (si sarebbe trattato di mera utilizzazione personale, non di autoriciclaggio che richiede l'impiego dei proventi in attività economiche/finanziarie); 4) identificazione incerta basata solo su somiglianza fisica e su un'autovettura attribuita al ricorrente in epoche non contemporanee; 5) insufficienza delle esigenze cautelari alla luce della remota datazione dei precedenti penali.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse motivata in modo esaustivo e non manifestamente illogico: sono stati valutati e ritenuti idonei gli elementi probatori (conversazioni registrate con conteggio della somma, riscontri fotografici, somiglianza fisica corroborata dall'uso dell'autovettura abitualmente nella disponibilità del Sannino, richiamo al nome "Michele" nella registrazione). Il Tribunale ha anche valorizzato i precedenti penali dell'indagato e il fatto che si trovi in stato di latitanza, elementi che giustificano la misura cautelare e l'esigenza custodiale. Ha inoltre escluso che la condotta rientri nella mera utilizzazione personale di cui alla clausola di riserva dell'art. 648 ter, considerandola tipica di autoriciclaggio. Conclusioni: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; disposti adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione in ordine alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il giudizio di gravità indiziaria fosse adeguatamente motivato e conforme ai criteri di legge, respingendo la censura.

  • art. 648 ter cod. pen. (autoriciclaggio)

    La Corte ha interpretato la condotta come compatibile con l'autoriciclaggio: la consegna di denaro contante a soggetto a capo di una struttura di ripulitura è qualificata come attività speculativa non rientrante nella mera utilizzazione o godimento personale prevista dalla clausola di riserva dell'art. 648 ter.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia; provvedimento formale per gli effetti procedurali successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Un ricorso è suscettibile di dichiarazione di inammissibilità se risulta generico e non affronta specificamente e puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La gravità indiziaria ai fini cautelari può fondarsi su elementi convergenti anche indiziari (registrazioni ambientali, conteggio della somma, riscontri fotografici, uso ricorrente di un veicolo, richiamo al nome) purché il giudice li valuti in modo complessivo e motivato.
  • La consegna di ingenti somme in contanti a soggetti riconducibili a strutture dedite al riciclaggio può legittimare la qualificazione di autoriciclaggio, quando non sia plausibile una mera utilizzazione personale delle somme.
  • La latitanza del soggetto e la sussistenza di precedenti penali, anche se datati, possono rafforzare l'esigenza cautelare e rendere inidonee misure non custodiali.
  • Per contestare efficacemente la custodia cautelare è necessario proporre elementi probatori concreti e alternative ricostruttive credibili; semplici obiezioni generiche o la mera ripetizione di censure già respinte non sono sufficienti.
  • L'identificazione fondata su più indizi concordanti può essere ritenuta sufficiente se la difesa non fornisce riscontri concreti idonei a mettere in discussione i rilievi probatori.

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