Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale Militare impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, perché l'impugnazione era stata depositata mediante invio in cancelleria tramite PEC. Il ricorrente sosteneva che le norme emergenziali che hanno autorizzato il deposito tramite PEC dovessero essere interpretate in senso estensivo anche alla parte pubblica (Procura), e denunciava inoltre profili di incostituzionalità per disparità di trattamento rispetto ai difensori delle parti private (richiamando gli artt. 3, 32 e 111 Cost.).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, all'epoca della proposizione dell'impugnazione, la normativa emergenziale (art. 24 D.L. n. 137/2020 e correlati) consentiva espressamente il deposito tramite PEC soltanto ai difensori delle parti private: la disciplina richiama ripetutamente la figura del difensore, impone la sottoscrizione digitale del difensore e l'invio da indirizzi registrati, e prevede ipotesi di inammissibilità se tali requisiti non sono rispettati. L'estensione alle giurisdizioni militari (art. 75 D.L. n. 73/2021) opera "in quanto compatibile" e richiede il rispetto delle specifiche tecniche e degli indirizzi del registro; nel caso concreto il deposito del PM non era conforme (mancanza di invio da indirizzo censito e di conformità alle prescrizioni), per cui l'impugnazione era inammissibile. La Corte ha altresì osservato che successivamente la riforma (D.Lgs. 10/10/2022, n. 150) ha uniformato il deposito telematico ma ciò non incide sul caso concreto.
Norme richiamate
art. 24 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
"quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente ... e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"
La Corte interpreta il complesso dell'art. 24 come riferito esclusivamente ai difensori delle parti private: richiede sottoscrizione digitale del difensore, invio da indirizzo PEC del difensore e prevede specifiche ipotesi di inammissibilità se tali condizioni non sono rispettate.
art. 75 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito)
"nei procedimenti penali militari ... sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati ..."
L'estensione della disciplina emergenziale alla giurisdizione militare avviene "in quanto compatibile": va rispettato il modello normativo (indirizzi censiti, specifiche tecniche, sottoscrizione digitale) e non si riconosce un'automatica parità di facoltà tra PM e difensori senza il rispetto di tali requisiti.
Principio di tassatività delle modalità di presentazione delle impugnazioni (modalità inderogabili fino alla riforma): la mancata osservanza delle forme previste rende l'impugnazione inammissibile.
art. 6-sexies e commi collegati dell'art. 24 D.L. n. 137/2020 (richiamati)
Prevedono specifiche ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione trasmessa via PEC legate al profilo soggettivo (invio da parte del difensore, sottoscrizione digitale, indirizzo censito).
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 111-bis e art. 582 cod. proc. pen. riformati)
"il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario"
La riforma ha introdotto un sistema di deposito telematico uniforme e obbligatorio, assicurando certezza temporale e identificazione del mittente senza distinzione tra parti; tuttavia la disciplina è intervenuta dopo i fatti oggetto del ricorso e quindi non rilevante retroattivamente nel caso esaminato.
artt. 3, 32, 111 Cost.
La Corte valuta che non sussistono violazioni costituzionali: la differenziazione normativa era giustificata dall'emergenza sanitaria (limitare accessi in tribunale) e non ha creato ingiustificata disparità tra PM e difese, anche alla luce delle diverse esigenze logistiche degli uffici.
Massime di principio
- Verificare sempre la normativa vigente al momento del deposito: le norme sulle modalità di impugnazione sono tassative e il loro mancato rispetto può determinare l'inammissibilità.
- Per gli atti trasmessi via PEC in base a disposizioni emergenziali, occorre rispettare i requisiti soggettivi e formali indicati (invio dall'indirizzo PEC abilitato, sottoscrizione digitale del difensore, elenco degli allegati); se manca anche uno di questi presupposti l'atto potrebbe essere dichiarato inammissibile.
- Nella giurisdizione militare l'estensione delle misure ordinarie è rimessa al principio "in quanto compatibile": controllare eventuali specifiche tecniche o provvedimenti interni (registro indirizzi, provvedimenti pubblicati) prima dell'invio.
- Il Pubblico Ministero non può presumere automaticamente di avere le stesse facoltà operative dei difensori private: accertare espressamente la disciplina applicabile al PM e la presenza di indirizzi PEC registrati o altri canali validi (es. raccomandata) all'epoca dei fatti.
- Dalla riforma successiva (D.Lgs. n. 150/2022) emerge la tendenza a un deposito telematico uniforme per tutte le parti; per atti successivi all'entrata in vigore della riforma le differenze soggettive si attenuano, ma bisogna sempre conformarsi alle modalità tecniche previste.
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