Cassazione Penale, Ordinanza n. 02798/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/03/2024, che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione illecita di cocaina. Il ricorso riproduceva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito; in particolare contestava la valutazione di responsabilità e, con riferimento all'ipotesi attenuata, la mancata configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso veniva anche evocato, ma ritenuto inconferente dalla Corte, un preteso obbligo di motivazione rafforzata in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con le emergenze probatorie e immune da manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte richiama la non configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione alla detenzione illecita di cocaina contestata all'imputato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte e specificamente disattese nei gradi di merito, se la motivazione impugnata è giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste illogicità.
- La deduzione di un vizio motivazionale fondato su una pretesa esigenza di motivazione rafforzata non è idonea a superare l'inammissibilità quando il giudizio di merito sia sorretto da doppia conforme e la censura non evidenzi reali vizi di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato, oltre che alle spese processuali, anche al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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