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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40692/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/04/2025 che aveva confermato la condanna per il reato indicato dall'art. 642 c.p.. Il difensore ha dedotto, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la non abitualità della condotta, la scarsa entità del danno e la mancata valutazione globale del fatto da parte del giudice di appello (assenza di specificazione della "gravità oggettiva" addotta), nonché l'irrilevanza del richiamo a fatti attribuiti a terzi (Donnarumma) non definiti nel merito. In subordine si era chiesto di valutare la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. impone una valutazione complessiva e storica della condotta, comprensiva delle modalità, dell'esiguità del danno e del disvalore complessivo; se le modalità denotano particolare gravità o il danno non è esiguo, il giudice non può riconoscere la non punibilità. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato, come elementi di merito, la spesa sostenuta dall'assicurazione per investigazioni e i rapporti della ricorrente con un altro soggetto ritenuto collegato a più fatti truffaldini; tali valutazioni sono di merito e non sindacabili in questa sede. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; rigettata la richiesta di rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma va interpretata in termini storici e complessivi: valuta la 'particolare tenuità' dell'offesa considerando modalità della condotta, esiguità del danno e non abitualità. Se le modalità denotano particolare gravitaà o il danno non è esiguo il giudice non può riconoscere la non punibilità; la decisione richiede motivazione sugli elementi indicati.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento alle modalità della condotta come elemento da valutare ai fini della determinazione del disvalore e della gravitaà del fatto, rilevante per escludere la non punibilità.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato (pena per la condotta fraudolenta indicata nel provvedimento): il riconoscimento o meno della causa di non punibilità va rapportato alla valutazione del disvalore di tale condotta.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato come fonte delle modifiche normative ad art. 131-bis; la Corte osserva che la concezione della norma, antecedente e successiva alla modifica, rimane centrata sulla valutazione storica della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte privata che ha proposto il ricorso in cassazione dichiarato inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale articolo per procedere alla condanna pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva, storica e concreta della condotta: non basta dichiarare la non abitualità, occorre dimostrare l'esiguità del danno e l'assenza di modalità particolarmente gravose.
  • La Corte di cassazione non sindaca le valutazioni di merito sugli elementi fattuali (es. entità delle spese investigative sostenute dall'assicurazione, rapporti tra imputati); tali valutazioni, se adeguatamente motivate, rendono il ricorso inammissibile.
  • Per ottenere il beneficio di cui all'art. 131-bis bisogna documentare e quantificare il danno o il suo carattere esiguo e contrastare efficacemente eventuali elementi che evidenzino grave modalità di azione o collegamenti ripetuti con condotte illecite altrui.
  • Il richiamo a vicende processuali di terzi non definite nel merito (per es. proscioglimenti per prescrizione) non costituisce di per sè elemento idoneo a dimostrare la minore gravitaà della condotta del ricorrente, specie se utilizzato per dedurre una generica minore offensività.
  • Le eccezioni di prescrizione vanno valutate con attenzione rispetto ai termini di legge: un'affermazione generica non supera il controllo se il termine non è oggettivamente decorso.
  • Ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio di istanze temerarie.

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