Cassazione Penale, Sentenza n. 24343/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del 2/8/2022 per il reato di partecipazione a associazione di tipo "ndranghetistico" (art. 416-bis c.p.). Tre motivi principali: 1) violazione degli artt. 292 e 309 c.p.p. per assenza di autonoma valutazione rispetto all'ordinanza genetica e nullità per omessa valutazione; 2) mancata configurabilità della gravità indiziaria per genericità, contraddittorietà e mancanza di riscontri individualizzanti nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 3) carenza dei presupposti per le esigenze cautelari e inadeguatezza della custodia ex art. 275 c.p.p., per l'assenza di elementi di continuità e stabilità nei rapporti dell'indagato con il sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorrente non ha specificato gli aspetti della motivazione la cui omissione avrebbe potuto determinare diversa valutazione; ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di "autonoma valutazione" previsto dall'art. 292, comma 2, c.p.p. riguarda soltanto la decisione del giudice che emette la misura "naudita altera parte", mentre per gli altri provvedimenti (come il riesame) sono sindacabili solo vizi di motivazione. Ha altresì ritenuto manifestamente infondato e/o inammissibile il secondo e il terzo motivo, sottolineando che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione articolata e coerente circa l'attendibilità delle dichiarazioni, i riscontri e il ruolo operativo stabile dell'indagato nel gruppo "Banana", nonché adeguate ragioni per ritenere inidonea altra misura cautelare alla luce della gravità delle condotte e dei precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso/ndranghetistica). La Corte non entra nel merito dell'impianto accusatorio ma conferma che la misura cautelare è stata adottata in relazione a tale ipotesi di reato sulla base di gravi indizi.
richiamato il "comma 1, lett. c)" e il "comma 2"
La Corte interpreta l'art. 292 comma 2 nel senso che l'obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari riguarda la decisione del giudice che emette la misura quando questa è adottata "naudita altera parte"; per i provvedimenti diversi dall'ordinanza genetica (es. quelli del riesame) non è richiesta la medesima autonoma rielaborazione e possono essere censurati solo per vizi di motivazione.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo a presunte nullità/omissioni motivazionali; la Corte però ritiene inammissibile la doglianza perché priva di specificità circa la rilevanza causale dell'eventuale omissione.
Norma sul pericolo di fuga/pericolosità e sull'adeguatezza delle misure cautelari. La Corte annota che, pur esistendo una presunzione normativa di pericolosità ai sensi del comma 3, il Tribunale ha comunque fornito motivazione sulle concrete esigenze cautelari (gravità delle condotte, precedenti, contributo continuativo al sodalizio) e sull'inidoneità di misure alternative.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (formalità amministrative da eseguire in Cancelleria). La Corte ordina alla Cancelleria di provvedere agli obblighi previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- La censura di nullità per omessa autonoma valutazione dell'organo di riesame richiede la precisa indicazione degli elementi motivazionali la cui omissione avrebbe potuto determinare diversa conclusione; le doglianze vaghe o generiche sono inammissibili.
- L'obbligo di "autonoma valutazione" ex art. 292 c.p.p. riguarda specificamente la decisione del giudice che adotta la misura "naudita altera parte"; le decisioni successive (ad es. del tribunale del riesame) non richiedono la stessa rielaborazione autonoma e sono sindacabili in Cassazione limitatamente ai vizi di motivazione o di diritto.
- In tema di gravità indiziaria, la Corte accetta valutazioni fondate su dichiarazioni di collaboratori purché vi siano elementi di convergenza, coerenza del nucleo essenziale e, se presenti, riscontri fattuali che ne sostengano l'attendibilità; la mera contraddittorietà o genericità delle singole dichiarazioni non basta se il complesso probatorio risulta complessivamente coerente.
- Per contestare le esigenze cautelari e la scelta della misura è necessario allegare elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'assenza di pericolosità; l'opzione per misure meno afflittive può essere superata da motivazione convincente circa la gravità delle condotte e i precedenti.
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione sommaria dei fatti già esaminati in sede di merito o di riesame: il ricorso deve puntare su profili di diritto o su evidenti vizi logico-giuridici della motivazione, non su una diversa lettura dei fatti già valutati.
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