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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16160/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una sentenza di primo grado resa all'esito di discussione orale da remoto, la cui pubblicazione è stata collocata dalla corte territoriale al 23 novembre 2021. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale proposto dalla parte ricorrente perché oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e ha dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo della società resistente. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando violazione o falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c.: secondo la sua tesi, la corte d'appello avrebbe erroneamente individuato il dies a quo del termine lungo di impugnazione, poiché dal verbale dell'udienza del 23 novembre 2021 non risultava una lettura della sentenza; inoltre, dallo storico del fascicolo telematico emergeva che il verbale era stato registrato il 24 novembre 2021 e la sentenza depositata e comunicata via PEC solo il 29 novembre 2021, data dalla quale avrebbe dovuto decorrere il termine per impugnare. Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. il ricorrente ha anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, sostenendo un possibile contrasto tra la decorrenza automatica del termine dalla pubblicazione e i principi eurounitari di effettività e tutela giurisdizionale effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha valorizzato il fatto, già accertato dalla corte d'appello, che nella medesima giornata del 23 novembre 2021 si erano svolti sia l'udienza da remoto sia il deposito telematico della sentenza, con inserimento nell'elenco cronologico e attribuzione di numero identificativo e data di pubblicazione da parte della cancelleria. Tali adempimenti integrano, secondo la giurisprudenza richiamata, il perfezionamento della pubblicazione della sentenza, momento dal quale decorre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Poiché l'appello era stato proposto oltre sei mesi da tale data, la declaratoria di inammissibilità resa in appello è stata confermata. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione attiene al diritto processuale interno e non ricorre una reale esigenza interpretativa eurounitaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex artt. 380-bis e 96 c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso di sentenza redatta e depositata in formato digitale, la pubblicazione si perfeziona con l'attribuzione del numero identificativo e della data da parte della cancelleria, momento in cui la sentenza diviene ostensibile agli interessati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato quale base del procedimento camerale e della proposta di definizione del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla fissazione dell'adunanza camerale e al deposito dell'ordinanza nei termini previsti dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario, perché la questione prospettata attiene al diritto processuale interno e non richiede l'intervento interpretativo della Corte di giustizia.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per le conseguenze economiche connesse alla definizione del giudizio conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. n. 2362 del 2019

    È richiamata per affermare che, nella redazione digitale, la pubblicazione si perfeziona con attribuzione del numero identificativo e della data, rendendo il provvedimento conoscibile.

  • Cass. n. 10810 del 2025

    Richiamata insieme ad altra giurisprudenza per ribadire la coincidenza tra deposito e pubblicazione della sentenza digitale.

  • Cass. n. 6384 del 2017

    Richiamata per il medesimo principio sulla pubblicazione della sentenza e sulla decorrenza del termine lungo.

  • Cass., S.U. n. 18569 del 2016

    Richiamata per il principio secondo cui il deposito ufficiale e l'inserimento nel registro cronologico determinano la venuta ad esistenza della sentenza e la decorrenza del termine di impugnazione.

  • Cass. S.U. n. 4315 del 2020

    Richiamata per il presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; quando la sentenza è redatta e depositata in formato digitale, la pubblicazione si perfeziona con l'attribuzione da parte della cancelleria del numero identificativo e della data, non essendo necessario un ulteriore atto di comunicazione per far decorrere il termine.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, ciò che rileva è il momento in cui la sentenza diviene ufficialmente esistente e ostensibile nel sistema processuale, non la successiva registrazione del verbale o la comunicazione via PEC, che può al più rafforzare la conoscibilità ma non segna il dies a quo.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione prospettata attiene alla disciplina processuale interna e non emerge una reale questione di interpretazione del diritto dell'Unione rilevante e necessaria per definire la controversia.
  • Il rigetto del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese, le conseguenze economiche ulteriori previste per le definizioni conformi alla proposta camerale e il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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