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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14027/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di patteggiamento il Tribunale ha applicato all'imputato la pena di un mese e quindici giorni di reclusione ed euro 1.000 di multa per guida in stato di ebbrezza aggravata, disponendo la continuazione con una precedente condanna. L'imputato ha poi ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice avrebbe dovuto esplicitare il controllo sulle eventuali cause immediate di proscioglimento nonostante la richiesta concordata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento. La censura sulla mancata motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consentono il ricorso solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità senza formalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
  • La doglianza relativa alla mancata motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non rientra nelle categorie di vizi consentiti.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è fondato su un motivo non consentito, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p..
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento resta circoscritto a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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