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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35447/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 24/01/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP del 15/09/2021 con la quale erano stati revocati gli arresti domiciliari applicati a Viola Del Corona e Francesco Calamini per il reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 c.p. L'Ufficio ricorrente censura la motivazione del tribunale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che i giudici del riesame si sono limitati ad accogliere acriticamente le dichiarazioni a discolpa degli indagati trascurando elementi indiziari raccolti (dichiarazioni di persone informate sui fatti, ritrovamento del portafogli vuoto della persona offesa, mancato ritrovamento del cellulare), e che la decisione risulta apodittica e non consente di comprendere il percorso valutativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ricordato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e della credibilità delle fonti, essendo limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata e coerente: ha effettuato una valutazione unitaria rilevando la versione concorde degli indagati e il riscontro rappresentato dalla pendenza di un procedimento per stalking a carico della presunta persona offesa, elemento che ha potuto affievolire il quadro indiziario. Le critiche del Pubblico Ministero sono state considerate una mera diversa opinione sulla valutazione degli indizi, senza l'indicazione di errori logico-giuridici denunciabili in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23 c.8 D.L. n. 137/2020

    Citato come norma di riferimento per le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; non oggetto di interpretazione sostanziale nella decisione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma che individua il vizio dedotto in cassazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) quale motivo di impugnazione; la Corte ne delimita il sindacato evidenziando i limiti di verifica in sede di legittimità.

  • artt. 110 e 628, commi 1 e 3, cod. pen.

    Norme incriminatrici relative al reato contestato (concorso e rapina aggravata); richiamate per identificare il fatto-reato oggetto delle misure cautelari, senza interpretazione giuridica specifica nella sentenza.

  • Giurisprudenza (Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760)

    Principio secondo cui la Cassazione non è investita del potere di revisione degli elementi di fatto e può limitarsi a verificare che l'atto impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti.

  • Giurisprudenza (Sez. 1 n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566)

    Sottolinea che il vizio di mancanza della motivazione sui gravi indizi non è sindacabile in Cassazione quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento; la Corte rimane estranea alla verifica della sufficienza della motivazione su questioni di fatto.

  • Giurisprudenza (Sez. 1 n. 1786 del 5/12/2003, Marchese, Rv. 227110)

    Principio che impedisce di dedurre in cassazione carenze motivazionali riguardanti argomenti difensivi che non risultino rappresentati nel testo del provvedimento o nella documentazione (memorie, verbalizzazioni), quindi non posti al vaglio del tribunale del riesame.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non puo' riesaminare i fatti o rivalutare la credibilità delle fonti: il controllo è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente significativa e dell'assenza di illogicità evidenti.
  • Una censura per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione richiede che dal testo del provvedimento emerga chiaramente l'errore: mere opinioni contrarie del ricorrente non sono sufficienti.
  • Il tribunale del riesame può effettuare valutazioni discrezionali sulla rilevanza e sulla concludenza degli indizi, compresa la valutazione delle dichiarazioni degli indagati, purché espliciti le ragioni che giustificano la decisione.
  • Se elementi difensivi non sono stati rappresentati o non risultano nel verbale o in memorie scritte, non possono poi essere invocati in cassazione come motivo di vizio motivazionale del provvedimento di riesame.
  • Nel giudizio sulle misure cautelari la Corte verifica la congruenza logica che collega gli indizi alla valutazione della probabile colpevolezza e la valenza sintomatica degli elementi, ma non la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario indicare specifici errori logico-giuridici nella motivazione del giudice del riesame, non una semplice diversa valutazione degli stessi elementi probatori.

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