Cassazione Penale, Ordinanza n. 12965/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per furto aggravato dalla recidiva, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato dalla recidiva. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza degli artt. 192 e 546 c.p.p. e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo in sostanza che la motivazione sarebbe viziata per omessa o errata valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: il primo perché non è consentito veicolare, sotto il profilo della violazione di legge, censure che in realtà richiedono una rivalutazione del merito probatorio; il secondo perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, essendo necessario solo il richiamo agli elementi ritenuti decisivi; il terzo perché la motivazione sul riconoscimento della recidiva non presentava vizi rilevabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata
richiamato per la recidiva contestata e riconosciuta nel giudizio di merito
non può essere invocato come violazione di legge per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio
richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
non consente di dedurre, come violazione di norme processuali a pena di nullità, l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. nei termini prospettati dal ricorrente
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
costituisce il parametro del vizio di motivazione, che la Corte circoscrive alla verifica della tenuta logica della motivazione senza trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito richiedendo una nuova valutazione delle prove o traendo conclusioni fattuali diverse da quelle del giudice di merito.
- L'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. non può essere fatta valere, di per sé, come violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., quando la doglianza miri in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia illogico in modo apprezzabile o in contrasto con massime di esperienza o con affermazioni interne al provvedimento; non basta prospettare una lettura alternativa degli elementi di prova.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
- Il riconoscimento della recidiva è censurabile in cassazione solo per effettivi vizi della motivazione, non per una diversa valutazione discrezionale del merito.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure di merito non consentite o in doglianze manifestamente infondate, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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