Cassazione Penale, Ordinanza n. 13701/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era diretto contro l'ordinanza del Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza del condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze indicate nel provvedimento impugnato. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente valorizzato elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso e avesse attribuito eccessiva rilevanza all'intangibilità del giudicato e alla pretesa sovrapposizione temporale tra i reati da unificare ex art. 81 c.p. La Corte rileva però che la motivazione del provvedimento impugnato aveva già esaminato i profili dedotti, evidenziando la distanza temporale tra i fatti, la diversa modalità di commissione, il concorso di soggetti diversi e la sola comune propensione delinquenziale; inoltre veniva esclusa una connessione tra il reato associativo e i singoli fatti della sentenza indicata sub 1. Il ricorso si risolveva quindi in una mera contrapposizione valutativa rispetto all'apprezzamento di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non evidenziassero un effettivo vizio di legge o di motivazione, ma proponessero una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione. Ha ribadito che l'accertamento dell'identità del disegno criminoso appartiene al giudice di merito e che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e dell'assenza di manifesta illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Viene richiamato come parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità ai vizi della motivazione, escluso un riesame del merito e degli elementi fattuali.
Norma sulla continuazione, evocata per il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra reati distinti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati postula l'accertamento di un originario e unitario disegno criminoso, che deve emergere da elementi concreti e non può essere affermato sulla base del solo dubbio o della generica propensione a delinquere.
- Quando i fatti sono distanti nel tempo, diversi per modalità esecutive e commessi con il concorso di soggetti differenti, tali elementi possono escludere la continuità del disegno criminoso.
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sugli elementi fattuali rilevanti ai fini della continuazione.
- Il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di una giustificazione giuridicamente apprezzabile e dell'assenza di manifesta illogicità, non potendo tradursi in una nuova lettura del compendio probatorio.
- Le doglianze che si risolvono in un mero dissenso rispetto all'apprezzamento compiuto dal giudice dell'esecuzione sono inidonee a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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