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Sentenza

Sentenza n. 833/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento a) della nota del 18.4.2025 con la quale il SUAP del Comune di Castel San Giorgio ha illegittimamente richiesto, a pena di improcedibilità della pratica, il versamento dei Diritti di Segreteria per atti di natura edilizio-urbanistica per un importo pari ad euro 2.000,00 relativamente la pratica SCIA presentata dalla Wind Tre S.p.A. per l’adeguamento di un preesistente impianto sito nel tenimento comunale di Castel San Giorgio (cod. sito SA052); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Comunale n.18’ del 22.08.2023 adottata dal Comune di Castel San Giorgio, laddove interpretata nel senso di imporre il pagamento dei diritti di segreteria anche agli impianti di telecomunicazione.

Giustizia amministrativa202501030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta del SUAP di pagamento di 2.000 euro per diritti di segreteria relativi a un procedimento edilizio-urbanistico, quale condizione per la procedibilità della pratica SCIA riguardante l’adeguamento di un preesistente impianto di telecomunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la richiesta comunale di pagamento, deducendo la violazione dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, sul presupposto che i diritti di segreteria richiesti costituissero un onere non previsto dalla disciplina statale in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Pur avendo effettuato il pagamento, la ricorrente ha escluso espressamente qualsiasi acquiescenza e si è riservata di chiederne la ripetizione all’esito del giudizio. È stata inoltre contestata, ove occorrente, l’interpretazione della deliberazione della Giunta comunale richiamata dall’amministrazione, nella parte in cui fosse intesa come fonte dell’obbligo di pagamento anche per gli impianti di telecomunicazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha escluso che il pagamento effettuato comportasse acquiescenza, poiché era stato accompagnato da riserve ampie e inequivoche sulla legittimità della pretesa e sull’intenzione di adire il giudice. Nel merito, ha ritenuto che l’art. 54 del d.lgs. n. 259 del 2003, letto insieme all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016, vieti alle pubbliche amministrazioni di imporre agli operatori di comunicazione elettronica oneri, canoni, diritti o contributi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla disciplina statale. Tra gli oneri vietati rientrano anche i diritti di segreteria e i diritti istruttori comunque collegati ai procedimenti per l’installazione o la modifica degli impianti. La somma richiesta dal Comune non costituiva né il canone previsto dall’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 né il contributo alle spese per il parere ambientale previsto dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003. La richiesta è stata quindi annullata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003

    le Pubbliche Amministrazioni [...] non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica [...] oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto

    La disposizione contiene un divieto generale di imporre agli operatori di comunicazione elettronica oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla disciplina statale, compresi diritti di segreteria e diritti istruttori.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. n. 259/2003

    Il soggetto che presenta l'istanza [...] è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale

    Il contributo è dovuto soltanto per le spese relative al rilascio del parere ambientale dell’organismo competente, quando il parere sia reso nei termini previsti; non legittima ulteriori diritti comunali.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016

    gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione

    La norma interpretativa esclude ogni altro onere finanziario, reale o contributo comunque denominato, richiesto per qualsiasi ragione o titolo.

  • art. 1, comma 816, legge n. 160/2019

    Costituisce l’unica eccezione espressamente considerata dal giudice quanto ai canoni applicabili, purché ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore; la richiesta esaminata non rientrava in tale eccezione.

  • art. 45 d.lgs. n. 259/2003

    La pratica relativa all’impianto era stata presentata ai sensi di tale disposizione; il Comune aveva subordinato la procedibilità al pagamento dei diritti, ma tale condizione è stata ritenuta illegittima.

  • art. 14 legge n. 36/2001

    Rileva quale riferimento all’organismo competente per i controlli e per il parere ambientale, cui può riferirsi il contributo previsto dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003.

Massime di principio

  • L’art. 54 del d.lgs. n. 259 del 2003 stabilisce una preclusione generale e assoluta per le pubbliche amministrazioni, comprese Regioni, Province e Comuni, all’imposizione, per l’installazione o la modifica di infrastrutture di comunicazione elettronica, di oneri, canoni, diritti o contributi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla disciplina statale.
  • Il divieto di oneri aggiuntivi comprende anche i diritti di segreteria e i diritti istruttori richiesti in relazione ai procedimenti amministrativi per l’installazione o l’adeguamento degli impianti di telecomunicazioni.
  • Per gli impianti di comunicazione elettronica sono ammissibili soltanto gli oneri espressamente previsti dalla normativa statale di settore, tra cui, nei rispettivi presupposti, il canone previsto dall’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 e il contributo per le spese relative al parere ambientale previsto dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003.
  • Il divieto di oneri aggiuntivi è volto a garantire uniformità territoriale, parità di trattamento e tutela della concorrenza tra gli operatori, impedendo che l’accesso o l’esercizio delle reti di comunicazione elettronica siano condizionati da prestazioni economiche differenziate a livello locale.
  • Il pagamento di un onere richiesto dall’amministrazione non determina acquiescenza all’atto quando sia effettuato con riserve espresse, ampie e inequivoche sulla legittimità della pretesa e sull’intenzione di contestarla in sede giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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