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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27413/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riassunto dettagliato dei motivi di ricorso: Altamura deduceva violazione degli artt. 133 e 648 c.p. lamentando che, nonostante l'accordo ex art. 599-bis c.p.p., la pena non fosse stata contenuta nel minimo edittale alla luce della precedente risalenza dei fatti e del buon comportamento processuale; Caldarelli denunciava violazione dell'art. 649 c.p.p. e un conflitto con una assoluzione irrevocabile per un fatto ritenuto coincidente con quello oggetto dell'accordo in appello; Coppola contestava la valutazione probatoria e la motivazione ritenendo di essere vittima delle estorsioni e non partecipe, censurando travisamento della prova, mancanza dell'elemento soggettivo e l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p., nonché sostenendo lo stato di necessita come scriminante; De Francesco impugnava la qualificazione e la sussistenza della partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e denunciava vizi di motivazione e contrasto tra emergenze probatorie e pronuncia; Rinaldi contestava la mancanza di prova circa l'aver ricevuto proventi estorsivi (art. 648 c.p.) e la coerenza della imputazione rispetto ai fatti contestati.

La decisione

Esito complessivo: la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Raffaele Altamura e Gennaro Caldarelli; ha respinto il ricorso di Alberto Coppola (confermata la sua condanna per il reato sub 6, valutata la partecipazione e l'aggravante 416-bis.1 nei suoi confronti); ha rigettato le impugnazioni di De Francesco nei limiti relativi all'estorsione (capo 3) e ha accolto invece, in parte, il ricorso di De Francesco quanto al capo 1 (associazione di tipo mafioso), annullando la sentenza su quel punto e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; il ricorso di Ciro Rinaldi è stato dichiarato inammissibile e confermata la sua responsabilità per la spartizione dei proventi. Conseguenze pratiche: per la maggior parte degli imputati confermate le condanne o le rideterminazioni operate in appello (es. Coppola pena rideterminata in appello a 6 anni e 8 mesi; De Francesco pena confermata per il capo 3 a 10 anni), salvo l'annullamento parziale della condanna per De Francesco sul capo 1; Altamura, Caldarelli e Rinaldi condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; Coppola condannato al pagamento delle spese processuali. In concreto il resistente ha prevalso nella maggioranza dei ricorsi, mentre il ricorrente De Francesco ha ottenuto un annullamento parziale con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento in appello. La Corte ricorda che, quando l'accordo ex art. 599-bis viene recepito, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati con l'accordo e ai profili di determinazione della pena non illegali o non eccedenti i limiti edittali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di proscioglimento; la Corte precisa che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art.129 se la parte ha rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento della prova, ecc.). La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una rivalutazione dei fatti se la motivazione di merito è adeguata; il travisamento della prova è sindacabile solo se specificamente indicato e di macroscopica evidenza.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Regola i casi di giudicato e la riapertura della cognizione; la censura di Caldarelli sulla presunta coincidenza con una precedente assoluzione è stata ritenuta inammissibile e, in ogni caso, i fatti contestati risultavano differenti.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione. Alcuni imputati erano stati riqualificati in appello (es. rilievo per Caldarelli/Altamura) e la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che attaccano la determinazione della pena concordata.

  • artt. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen.

    Disciplina l'associazione mafiosa e le aggravanti connesse. La Corte richiama che l'aggravante 416-bis.1 ha natura soggettiva e può essere attribuita anche al partecipante che sia consapevole di agevolare l'associazione; tuttavia, per la condanna per associazione mafiosa è necessaria prova della stabilita e duratura inserzione dell'imputato nell'organizzazione, prova mancante nel capo 1 relativo a De Francesco, per cui la Corte ha annullato quel punto.

  • art. 629 cod. pen.

    Reato di estorsione. La sentenza ricorda che il concorso nel reato di estorsione si realizza quando vi sia coscienza e volontà di contribuire all'attività estorsiva; l'intermediario può essere responsabile se non agisca esclusivamente per interesse della vittima o per solidarietà.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; Altamura lamentava errata applicazione in relazione al patteggiamento, censura ritenuta inammissibile per effetto del concordato in appello.

  • legge n. 103/2017 (comma 56) e legge n. 46/2006

    Riferimenti normativi/novellature richiamate: la reintroduzione del patteggiamento in appello e le modifiche che consentono la deduzione del vizio di motivazione con riferimento ad atti processuali specifici, entro i limiti del controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) limita le censure che si possono proporre in Cassazione: non sono ammissibili i motivi relativi a punti rinunciati con l'accordo e le doglianze sulla determinazione della pena che non siano illegali o eccedenti i limiti edittali.
  • La Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione di merito delle prove; il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se specificamente indicato, riferito ad atti processuali concreti e idoneo a disarticolare la struttura logica della decisione (macroscopica evidenza, ictu oculi).
  • Per il concorso nell'estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito: anche l'intermediario che agevola la raccolta o la consegna delle somme può essere ritenuto concorrente, salvo che il suo intervento sia chiaramente motivato da solidarietà o da interesse della vittima.
  • L'aggravante ex art. 416-bis.1 è soggettiva e si imputa anche a chi, pur non essendo animato dallo scopo di favorire l'associazione, sia consapevole che la sua condotta agevola l'attività dell'organizzazione mafiosa.
  • Per la condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis) è necessaria prova della stabile e durevole inserzione dell'imputato nella struttura organizzativa; dichiarazioni di collaboratori datate o captazioni non univoche potrebbero non essere sufficienti a provare la stabile appartenenza e possono giustificare l'annullamento parziale per carenze motivazionali.
  • Le doglianze generiche o che chiedono una diversa valutazione delle prove, senza indicare atti specifici e rilevanti, sono in genere dichiarate inammissibili in Cassazione.

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