Cassazione Civile, Sentenza n. 29035/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito relativa alla divisione di un immobile in comunione acquistato all'asta: Daniele contestava la decisione della Corte d'appello che aveva ripartito il prezzo di aggiudicazione in parti uguali, riconosciuto a favore di Daniele un rimborso per migliorie e condannato al pagamento di frutti per l'uso esclusivo. I motivi di doglianza vertevano su: (i) errata valutazione dell'agibilità e della decorrenza dell'occupazione dell'immobile (in particolare il presunto uso esclusivo già dal 2010 nonostante l'inagibilità fino al 2017); (ii) violazione degli oneri della prova e del principio di valutazione delle prove; (iii) applicazione indebita delle norme sul possesso e sulle migliorie (conflitto tra art. 1110 c.c. e art. 1150 c.c. e disciplina della comunione); (iv) compensazione integrale delle spese di lite nonostante la mancata accettazione della proposta conciliativa; (v) mancato riconoscimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per la condotta del fratello (inadempimento mutuo, segnalazione CRIF).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale (di Daniele) sia il ricorso incidentale. Motivi principali: le censure erano per lo più questioni di fatto riservate al giudice di merito e la sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato sulla utilizzabilità e sull'occupazione del bene, anche alla luce delle risultanze del c.t.u.; le censure procedurali (onere della prova, art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.) non hanno evidenziato violazioni di diritto; l'attribuzione delle migliorie e il rimborso sono stati correttamente trattati come spese da ripartire pro quota, non come indennità spettante ai sensi dell'art. 1110 c.c.; la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima per la reciproca soccombenza; la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale è risultata insufficiente. Pertanto il rigetto dei ricorsi è confermato, con compensazione delle spese di legittimità e indicazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la regola di motivazione della decisione di merito.
Invocato per lamentare presunta mancata utilizzazione delle prove; la Corte ha spiegato che la norma è riferita all'omessa valutazione delle prove offerte e non può essere usata per censurare la diversa valutazione di merito.
Richiamato per ricordare la libertà del giudice di valorizzare le prove e attribuire peso differente agli elementi probatori.
Citato in relazione alla fase istruttoria e alla valutazione delle risultanze investigative e c.t.u.; la Corte ha confermato la valutazione di merito.
Richiamato in ordine all'onere della prova; la Corte ha escluso che vi sia stata un'errata ripartizione dell'onere probatorio da parte del giudice di merito.
Invocato dal ricorrente per inquadrare il rimborso delle spese come concorrenti solo in caso di trascuranza; la Corte ha ritenuto invece applicabile il regime della comunione/nominalistico per le migliorie apportate dal contitolare esclusivo.
Applicato dalla Corte d'appello per la liquidazione delle spese e migliorie come voci da ripartire tra i condividenti; la Cassazione ha ritenuto corretto il risultato anche se ha evidenziato che la motivazione andava emendata nei termini della ratio applicativa.
Richiamato in relazione all'uso della cosa comune; la Corte ha valutato che l'uso esclusivo e il controllo del bene spettavano de facto a uno dei condividenti e vanno valutati come fatti di merito.
Richiamato in tema di liquidazione delle spese di lite; la Corte ha confermato la compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
art. 348-ter c.p.c. (commi IV e V)
Citato per sostenere la conformità delle pronunce di merito; la Corte ha rilevato la presenza di pronunce analoghe in primo e secondo grado, escludendo omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato nella discussione sul 'giudicato interno' e sulla nozione di capo autonomo della sentenza; la Corte ha spiegato che l'impugnazione di un singolo punto estende il riesame all'intera statuizione collegata.
Invocati dal ricorrente incidentale circa la natura del conguaglio dopo l'assegnazione; la Corte ha ritenuto i motivi non decisivi poiché l'assegnazione era stata riformata in appello.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Richiamato per la determinazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti principale ed incidentale.
Massime di principio
- Sulla Cassazione: i rilievi che investono valutazioni di fatto (agibilità, decorrenza di occupazione, entità delle migliorie) sono difficilmente rimesse alla Corte di legittimità, che controlla l'adeguatezza della motivazione ma non rifa la prova.
- Non contestazione e onere di allegazione: la parte che invoca la non contestazione deve indicare con precisione nel ricorso quali fatti introduttivi non sono stati contestati in precedenza; non è sufficiente citare stralci sparsi di atti.
- Migliorie nella comunione: se un contitolare ha esercitato un possesso esclusivo e ha sostenuto spese per il bene comune, il rimborso tende a essere calcolato in termini di costo sostenuto e ai fini della liquidazione delle quote (principio nominalistico), non come automatica indennità ex art. 1110 c.c.
- Compensazione delle spese processuali: la mancata accettazione di una proposta conciliativa non comporta automaticamente la condanna alle spese; il giudice di merito valuta la congruità della condotta e la reciproca soccombenza.
- Giudicato parziale e impugnazione: perché una parte della sentenza si consideri ormai irrevocabile è necessario che costituisca un capo autonomo; l'impugnazione anche di un elemento può determinare il riesame della statuizione complessiva connessa.
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