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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29036/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha ritenuto che la societa' di fatto tra i coniugi si fosse sciolta al momento dell'allontanamento della socia (1996), limitando la liquidazione della sua quota al valore del 1996 e negando la spettanza di utili successivi. Contestava che l'allontanamento fisico non avesse determinato lo scioglimento della societa' e che la societa' avesse continuato a produrre utili; denunciava inoltre contraddittorieta' della motivazione, violazione del petitum per pronuncia oltre le domande delle parti e errori nella determinazione della decorrenza degli interessi e nella regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (primo, secondo e terzo motivo), cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Palermo. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia pronunciato "extra petita" dichiarando lo scioglimento della societa' ex art. 2272 n.2 c.c., non dedotto dalle parti, e abbia dato motivazioni contraddittorie (sostenendo al tempo stesso lo scioglimento e la prosecuzione dell'attivita' con produzione di utili). La Cassazione ha statuito che la vicenda va inquadrata come esercizio del recesso/ liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c.: la socia ha perso lo status di socia dal momento in cui ha comunicato il recesso (atto di citazione notificato il 15-1-2003) e ha diritto alla liquidazione della quota in base alla situazione patrimoniale della societa' al momento del recesso e agli utili maturati fino a quel momento. La Corte d'appello dovra' ricalcolare i crediti, la decorrenza degli interessi e la nuova regolazione delle spese processuali applicando i principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 2272 cod. civ. n.2

    Individua tra le cause di scioglimento della societa' l'impossibilita' sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione fosse errata perche' quella causa non era stata dedotta dalle parti e perche' e' incompatibile con la prosecuzione dell'attivita' e produzione di utili

  • art. 2289 cod. civ.

    Regola la liquidazione della quota di socio che recede; la Corte afferma che la domanda della moglie va inquadrata come liquidazione ex art. 2289 e che la quantificazione deve avvenire sulla base della situazione patrimoniale della societa' al momento del recesso

  • art. 2285 cod. civ.

    Il recesso e' atto unilaterale recettizio: la Cassazione richiama che lo status di socio cessa al momento della comunicazione del recesso

  • art. 2263 cod. civ.

    La misura degli utili e' in rapporto ai conferimenti; la Corte indica che l'allontanamento della socia incide sulla quantificazione del suo conferimento e quindi sulla quota di utili spettanti

  • art. 2297 cod. civ.

    Alle societa' di fatto si applicano le disposizioni sulla societa' semplice; la Corte lo richiama per inquadrare le regole applicabili

  • art. 2274 e ss. cod. civ.

    Norme sulla fase di liquidazione della societa'; la Corte osserva che lo scioglimento determina l'apertura della liquidazione secondo tali norme, circostanza non dedotta dalle parti

  • art. 2280-2283 cod. civ.

    Previsioni sulla restituzione dei conferimenti e ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione; la Corte sottolinea che, se ci fosse stato scioglimento, la societa' avrebbe dovuto estinguersi con tali operazioni, circostanza non emersa

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto violato questo principio per la pronuncia di scioglimento non dedotto dalle parti

  • art. 360 cod. proc. civ. primo comma nn. 3,4,5

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (falsa applicazione di norme, decisione oltre il chiesto, omesso esame di fatto decisivo): la Cassazione ha accolto i motivi ai sensi di questi numeri

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Norme sulle spese di lite: la Corte ha ritenuto la questione relativa alle spese assorbita dalla rinnovazione del giudizio e demandata al giudice del rinvio

Massime di principio

  • Distinguere recesso del socio e scioglimento della societa': il recesso di un socio determina il diritto alla liquidazione della sua quota secondo art. 2289 c.c., mentre lo scioglimento della societa' e' una diversa fattispecie regolata dagli artt. 2274 e ss.
  • Il recesso e' atto recettizio: lo status di socio cessa dal momento della comunicazione del recesso; i diritti agli utili spettano fino a quella data e la liquidazione della quota va calcolata sulla situazione patrimoniale al momento del recesso
  • Il giudice non puo' pronunciarsi "extra petita": non puo' fondare la decisione su cause di scioglimento o su fatti non dedotti dalle parti; se intende riconoscere effetti diversi deve darne preventiva possibilita' alle parti
  • Non e' compatibile affermare contemporaneamente lo scioglimento della societa' per impossibilita' di conseguire l'oggetto e la prosecuzione dell'attivita' con produzione di utili; tale contraddizione invalida la motivazione
  • Se un socio cessa di contribuire con prestazioni lavorative, cio' incide sulla quantificazione del suo conferimento e quindi sulla misura degli utili spettanti (art. 2263 c.c.), ma la riduzione degli utili e' questione di merito da provare e valutare
  • In caso di dissenso tra parti o fatti successivi, il giudice del merito deve motivare con coerenza e restare nei limiti del petitum; errori su questi punti sono correggibili in sede di legittimita' e comportano rinvio per nuovo esame
  • Alla ricostruzione del valore della quota e alla determinazione degli interessi deve farsi applicazione dei principi previsti per la liquidazione ex art. 2289: valutazione della situazione patrimoniale al momento del recesso e attribuzione degli utili maturati fino a quella data

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