Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29058/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'esecuzione immobiliare: l'originario opponente (Renato Gentile) aveva dedotto carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. per avere il creditore causato l'estinzione dell'obbligazione principale (privando il garante dei diritti di surroga o regresso) e l'inesistenza del credito per sopravvenuto giudicato. In sede di appello e di rinvio le eredi hanno contestato inoltre la titolarità del credito, il difetto di procura/mandato gestionale del creditore procedente e hanno sollevato profili processuali relativi alla tempestività e all'ammissibilità degli atti

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di chiarezza e di adeguata esposizione sommaria dei fatti e degli atti richiesti dall'art. 366 c.p.c. (e relativi principi giurisprudenziali), con la conseguenza che le censure non sono state esaminate sul merito. Non essendosi costituita la controparte, non sono state imposte spese processuali alla ricorrente, ma la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato previsto dalla legge (DPR n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater).

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione: il procedimento da cui trae origine la controversia (opposizione all'esecuzione proposta da Renato Gentile).

  • art. 1955 c.c.

    Rinvocato dalla parte opponente per sostenere l'estinzione della fideiussione in caso di comportamento del creditore che abbia cagionato l'estinzione dell'obbligazione principale, con conseguente perdita dei diritti di surroga/regresso del garante.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sulla responsabilità aggravata e risarcimento per lite temeraria: la corte di merito, nel giudizio di rinvio, aveva condannato le appellanti al risarcimento ex art. 96 co. 3; la Cassazione non ha esaminato il merito della pronuncia per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la ricorrente aveva richiamato varie fattispecie di vizio individuate in tale norma, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizi formali rispetto ad art. 366 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Dispositivo che fissa i requisiti formali e di contenuto del ricorso per cassazione (esposizione sommaria dei fatti, indicazione degli atti): la Corte ha ritenuto il ricorso carente rispetto a tali requisiti e l'ha dichiarato inammissibile.

  • artt. 58 e seguenti legge n. 69/2009

    Riferiti dalla ricorrente nell'ambito di questioni processuali; citati tra le norme oggetto di doglianza relativa ai termini e modalità processuali.

  • artt. 392, 394 c.p.c.

    Norme sul giudice del rinvio e sull'esercizio delle azioni in sede di rinvio (richiamate nella critica alla decisione di rinvio e nella impostazione dell'atto di riassunzione).

  • art. 2697 c.c.

    Regola della prova: la ricorrente richiamava oneri probatori relativi alla titolarità e alla qualifica di eredi; la Corte ha ritenuto comunque il ricorso inammissibile per vizi formali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni sollevate (contestata la omessa pronuncia della corte su alcuni motivi); la Cassazione non ha approfondito tali censure per inammissibilità formale.

  • art. 2909, 324, 329 c.p.c.

    Norme richiamate dalla ricorrente in ordine agli effetti del giudicato e alla riassunzione del giudizio; la Corte ha ritenuto le doglianze inespresse in modo comprensibile nel ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 149/2022

    Riforma menzionata come riferimento temporale per l'interpretazione dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte indica che il requisito di esposizione chiara dei fatti va inteso anche alla luce di tale riforma.

  • art. 3 c.p.a.; art. 24 Cost.; art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Principi costituzionali e sovranazionali richiamati in motivazione (diritto di difesa, giusto processo, accesso al giudice) che giustificano l'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione.

  • DPR n. 115/2002 art. 13, co. 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente al competente ufficio di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e sintetica dei fatti e degli atti processuali essenziali (art. 366 c.p.c.): la sua carenza puo' determinare l'inammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dal merito delle censure.
  • Se si interviene o si agisce in qualità di erede, occorre provare la qualifica (o spiegare i motivi del mancato coinvolgimento di altri coeredi) giacché la mancanza di prova può rendere inammissibili o inefficaci le doglianze.
  • Le censure processuali complesse (es. difetto di legittimazione attiva del creditore, inesistenza del credito per giudicato) devono essere esposte chiaramente con riferimento agli atti che le fondano; altrimenti il giudice di legittimità potra' non esaminarle.
  • L'inammissibilità per vizi formali impedisce l'esame del merito: questioni importanti quali la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione e le domande di responsabilità non verranno valutate se il ricorso non rispetta i requisiti formali.
  • La mancata costituzione della controparte in Cassazione può influire sulla condanna alle spese (spese non imposte se la controparte non si difende), ma non esclude obblighi formali del ricorrente come il versamento del contributo unificato ove dovuto.
  • Per evitare declaratorie di inammissibilità, il ricorrente deve selezionare e porre in rilievo solo i profili decisivi della vicenda e indicare sinteticamente la localizzazione degli atti utili per ciascuna doglianza, secondo i principi di chiarezza e sinteticità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.