Cassazione Penale, Sentenza n. 20256/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP di Cassino, nella ordinanza n. 2120/21 del 10/09/2021, aveva dichiarato la nullità della richiesta di convalida dell'arresto e della conseguente istanza di misura cautelare nei confronti di Ausiello Italo, disponendo la liberazione e la restituzione degli atti al PM. La nullità era stata dichiarata perché, secondo la difesa, il comandante del NORM di Formia aveva rifiutato il colloquio fra l'arrestato e il suo difensore prima della celebrazione dell'udienza di convalida. Il PM ha impugnato sostenendo l'illegittimità e l\'abnormità funzionale dell\'ordinanza, deducendo che il GIP ha indebitamente esteso la nullità e, in pratica, denegato la possibilità di sindacare in modo ordinario la legittimità dell'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica. Ha annullato senza rinvio l\'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al PM affinché questi rimetta la richiesta di convalida dell\'arresto al Gip di Cassino per il normale prosieguo. La Corte ha ritenuto che: (i) temporaneamente la nomina del difensore era successiva al diniego contestato, per cui al momento del rifiuto non sussisteva un diritto costituito al colloquio; (ii) anche assumendo che la nomina fosse stata già effettuata da terzi, il colloquio difensivo si è comunque tenuto prima dell\'interrogatorio di garanzia/avvio dell\'udienza e ha quindi sanato il vizio; (iii) la nullità ai sensi dell\'art. 185 c.p.p. si estende solo agli atti consequenziali che dipendono dall\'atto nullo, mentre nel caso di specie non sussisteva tale rapporto di consequenzialità tra la richiesta di convalida e il presunto diniego al colloquio; (iv) infine, il provvedimento del GIP aveva determinato una stasi procedurale irrimediabile posto che era decorso il termine previsto dall\'art. 390 c.p.p. per la richiesta di convalida, giustificando l\'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1 DPR 309/1990
articolo indicato solo per specificare il reato contestato (fattispecie di stupefacenti); non ha inciso direttamente sulla decisione circa la nullità processuale.
codice di procedura penale, art. 96, comma 3
prevede la possibilità che la nomina del difensore sia effettuata da terzi; la Corte ha valutato l\'ipotesi che la nomina potesse essere stata già conferita da altra persona (es. la moglie) ma non ha ritenuto decisiva la questione per l\'esito dell\'impugnazione.
codice di procedura penale, art. 104, comma 2 e comma 3
art. 104, comma 2 e 3 c.p.p.
garantisce il diritto di conferire con il difensore "subito dopo l\'arresto"; la Corte ha riconosciuto che la violazione può dar luogo a nullità a regime intermedio, ma ha anche affermato che tale vizio è sanabile se il colloquio avviene prima dell\'interrogatorio di garanzia.
codice di procedura penale, art. 185, comma 1
dispone l\'estensione della nullità agli atti consecutivi che dipendono dall\'atto nullo; la Corte ha interpretato che l\'estensione opera solo se esiste un rapporto di dipendenza logico-normativo fra gli atti, assente nel caso tra rifiuto di colloquio e richiesta di convalida.
codice di procedura penale, art. 294, comma 1
riguarda l\'interrogatorio di garanzia; la Corte ha considerato il momento precedente all\'interrogatorio di garanzia come il termine entro il quale un colloquio difensivo può sanare la violazione del diritto di difesa.
codice di procedura penale, art. 388, comma 1
riferito all\'interrogatorio dell\'arrestato in sede di convalida; la Corte ha distinto la funzione della convalida (controllo di legittimità dell\'arresto) dall\'esercizio del diritto di difesa, rilevando che la convalida non è, di per sé, uno strumento difensivo sostitutivo del colloquio.
codice di procedura penale, art. 390, comma 1
fissa il termine entro cui il PM deve chiedere la convalida dell\'arresto; la Corte ha rilevato che tale termine era già decorso al momento dell\'ordinanza impugnata e ciò ha inciso sulla valutazione di abnormità funzionale del provvedimento del GIP.
Giurisprudenza citata dalla Corte
es. Cass. Sez. II, 28 ottobre 2014, n. 44902; Cass. Sez. VI, 6 novembre 2012, n. 44932
la Corte ha richiamato orientamenti secondo cui la violazione del diritto al colloquio è sanata se il colloquio avviene prima dell\'interrogatorio di garanzia e che la convalida ha natura di controllo, non di mezzo di difesa sostanziale.
Massime di principio
- Il diritto al colloquio col difensore "subito dopo l\'arresto" è fondamentale ma può essere sanato se il colloquio effettivamente avviene prima dell\'interrogatorio di garanzia; in tal caso la nullità derivante dalla sua negazione può ritenersi estinta.
- L\'estensione della nullità agli atti successivi ai sensi dell\'art. 185 c.p.p. richiede un rapporto di dipendenza logico-normativo fra l\'atto viziato e gli atti consequenziali; in assenza di tale rapporto non opera l\'estensione automatica.
- La fase di convalida dell\'arresto ha primariamente funzione di controllo sulla legittimità dell\'azione delle forze di polizia e non sostituisce l\'ordinario esercizio del diritto di difesa dell\'arrestato; dunque la mancata autorizzazione a un colloquio non rende automaticamente nulla ogni attività connessa alla convalida se il vizio è poi sanato.
- Se un provvedimento del giudice determina una stasi procedurale irrimediabile (ad es. perché è decorso il termine per l\'esercizio di un atto dall\'autorità inquirente), può essere dichiarato abnorme e annullato senza rinvio per consentire il regolare prosieguo del procedimento.
- La nomina del difensore da parte di terzi (art. 96 c.p.p.) può essere rilevante nella valutazione del diritto al colloquio; tuttavia la prova dei tempi e delle modalità della nomina è decisiva per stabilire se il diniego fosse effettivamente illegittimo.
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