Cassazione Penale, Ordinanza n. 12872/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano in relazione a una vicenda di asserita frode nella richiesta di risarcimento assicurativo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 124 c.p. per tardività della querela, sostenendo che la persona offesa avrebbe avuto conoscenza del fatto in epoca anteriore. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 642 c.p. e il vizio di motivazione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e riproponendo doglianze già esaminate nei precedenti gradi. Con il terzo motivo ha invocato l'art. 131-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., chiedendone la concessione nella massima estensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla tardività della querela, osservando che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato da parte del titolare del potere di querela, e che nel caso concreto tale conoscenza era maturata solo con la relazione investigativa ricevuta in data 18 febbraio 2021, con querela del 25 febbraio 2021 quindi tempestiva. Ha poi giudicato aspecifico il motivo sulla configurabilità del reato ex art. 642 c.p., perché meramente reiterativo di censure di merito già respinte con motivazione congrua e non illogica. Ha escluso la sindacabilità del diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato il rigetto con riferimento alla gravità della condotta, al valore del danno potenziale e all'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, da parte del titolare del relativo potere.
Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la ricostruzione di fatto e la motivazione della sentenza di merito sulla sussistenza degli elementi del reato.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta è grave e il danno potenzialmente cagionato è significativo.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con un congruo riferimento all'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
Non citato.
Massime di principio
- In tema di querela nei reati perseguibili a querela di parte, il termine decorre dal momento in cui il titolare del potere di querela acquisisce una conoscenza certa e qualificata del fatto-reato, non da una mera notizia interna o periferica dell'accaduto.
- Quando il reato è commesso in danno di una società, la conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine per querela va riferita agli organi societari titolari del potere di sporgere querela e non a soggetti o uffici diversi che abbiano appreso prima i fatti.
- In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito sulla data di acquisizione della conoscenza del fatto, se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e inammissibile.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice di merito valorizzi la gravità concreta della condotta e l'entità del danno o del pericolo arrecato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con il solo riferimento all'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, senza necessità di una motivazione analitica più ampia.
- Quando vi è doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sulla ricostruzione dei fatti resta limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione.
- I profili attinenti alla sufficienza e all'apprezzamento del compendio probatorio non possono essere trasformati in una nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
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