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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17300/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per fatto che il processo sarebbe stato celebrato con difensore revocato e senza che il nuovo difensore di fiducia potesse presenziare, nonché mancata nomina di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.; 2) omessa valutazione da parte della Corte d'appello della documentazione depositata in udienza che provava la nomina fiduciaria comunicata dalla casa circondariale; 3) censura sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, lamentando che la sorveglianza del centro commerciale fosse tale da escludere l'aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in quanto nel complesso infondato. Sulla prima e seconda doglianza la Corte ha accertato dagli atti che: il primo difensore aveva rassegnato rinuncia; il giudice aveva nominato un difensore d'ufficio; successivamente l'imputato ha nominato un nuovo difensore di fiducia tramite dichiarazione alla direzione del penitenziario e l'ufficio matricola ha notificato la nomina via PEC, ma non gravava sull'ufficio giudiziario l'obbligo di informare direttamente il nuovo difensore della data già fissata dell'udienza; l'onere di fornire al difensore le informazioni processuali grava essenzialmente sull'imputato e sul difensore stesso. Sulla terza doglianza la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'aggravante per esposizione a pubblica fede può essere esclusa solo ove la sorveglianza sia continua, costante e specificamente efficace; la mera presenza di videocamere visionate ex post o il controllo non in tempo reale non è sufficiente a escludere l'aggravante. Conseguentemente il rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99 c.4 cod. pen.

    art. 99 comma 4 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla recidiva contestata: la sentenza di merito ha tenuto conto della recidiva come circostanza rilevante nella quantificazione della pena

  • art. 606 c.1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lettera c) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e la forma della doglianza; usata per inquadrare la deduzione di vizio di motivazione

  • art. 173 c.1 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 comma 1 disposizioni attuative c.p.p.

    Riferimento formale ai limiti e norme di ammissibilità dell'impugnazione in cassazione

  • art. 97 cod. proc. pen.

    art. 97 commi 1 e 4 cod. proc. pen.

    Regola la nomina del difensore d'ufficio: il giudice nomina difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia viene meno; il comma 4 riguarda ipotesi di mancata comparizione del difensore d'ufficio precedentemente incaricato, ma nel caso esaminato non era applicabile

  • art. 123 cod. proc. pen.

    art. 123 commi 1 e 2-bis cod. proc. pen.

    Regola la nomina del difensore da parte dell'imputato detenuto e gli effetti della dichiarazione resa alla direzione del penitenziario; la Corte ha ritenuto che la nomina abbia efficacia ma non scarica sull'ufficio giudiziario l'obbligo di avvisare il nuovo difensore di ogni udienza

  • art. 148 cod. proc. pen.

    art. 148 comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce le formalità di comunicazione degli atti e delle decisioni in udienza; la Corte ha ritenuto sufficiente la comunicazione e verbalizzazione fatta all'udienza precedente

  • art. 625 c.1 n.7 cod. pen.

    art. 625 comma 1 numero 7 cod. pen.

    Comma che contempla l'aggravante del furto commesso su beni esposti alla pubblica fede; la Corte interpreta l'aggravante come esclusa solo se la sorveglianza è continua, costante e specificamente efficace

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia dal detenuto tramite dichiarazione alla direzione del penitenziario è efficace, ma l'onere di far valere tempestivamente la presenza e ottenere informazioni sulle udienze grava sull'imputato e sul difensore stesso; il giudice non è automaticamente obbligato ad avvisare il nuovo difensore di ogni udienza già fissata se le formalità di notifica sono state correttamente espletate in udienza precedente
  • Se un difensore di fiducia rinuncia e il giudice nomina un difensore d'ufficio, la procedura è regolare e la celebrazione del giudizio con il difensore d'ufficio non costituisce, di per sé, nullità quando l'imputato era presente e non ha eccepito
  • L'aggravante per esposizione alla pubblica fede si esclude solo quando la sorveglianza è organizzata, continua, costante e specificamente efficace ad impedire la sottrazione; sistemi di sorveglianza che operano ex post (es. videocamere non visionate in tempo reale) di norma non bastano ad escludere l'aggravante
  • In Cassazione non è decisivo che la motivazione del giudice di merito sia formulata con termini perfetti: se la questione di diritto è stata risolta correttamente, l'eventuale motivazione immotivata o eccentrica non costituisce automaticamente motivo di annullamento
  • Le impugnazioni che non confrontano compiutamente le argomentazioni delle sentenze di merito o sono aspecifiche sono frequentemente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate

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