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Ordinanza

Ordinanza n. 1351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, che aveva deciso sulla controversia relativa alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato; in via cautelare, è stata chiesta la sospensione dell’esecutività della sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha proposto un unico motivo d’appello contro la sentenza del TAR relativa alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Il Consiglio di Stato precisa che il motivo dovrà essere compiutamente esaminato nella fase di merito e, nella cognizione sommaria cautelare, non presenta profili di evidente fondatezza, con particolare riguardo alla natura plurimotivata del provvedimento impugnato in primo grado. È stata inoltre dedotta, implicitamente con la domanda cautelare, l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’unico motivo d’appello non presentasse, allo stato della cognizione sommaria, evidenti profili di fondatezza, riservandone l’esame compiuto alla fase di merito; ha valorizzato in particolare la natura plurimotivata del provvedimento contestato in primo grado. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, considerando che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 22, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998

    il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio

    La durata massima semestrale del nulla osta è stata valorizzata per escludere, nella fattispecie, il danno grave e irreparabile necessario per la tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la domanda di sospensione può essere respinta quando il motivo d’impugnazione non presenti evidenti profili di fondatezza, fermo restando il suo esame compiuto nella fase di merito.
  • La natura plurimotivata del provvedimento amministrativo può escludere, nella valutazione sommaria del fumus, l’evidente fondatezza del motivo d’appello quando non risulti dimostrata l’invalidità di tutte le autonome ragioni poste a fondamento dell’atto.
  • La tutela cautelare richiede anche la prova di un danno grave e irreparabile; tale presupposto può essere escluso in ragione della limitata durata temporale dell’effetto giuridico del titolo amministrativo controverso.
  • La validità del nulla osta al lavoro subordinato per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAppelloTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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