Cassazione Penale, Ordinanza n. 15443/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva ritenuto insussistenti cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., aveva qualificato i fatti come violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e aveva reputato congrua la pena concordata. La Corte, richiamando i limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, ha verificato se i motivi rientrassero tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e ha rilevato che la doglianza non superava il vaglio di ammissibilità, perché non risultava un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto né altre ragioni deducibili nel perimetro normativo consentito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata si era attenuta ai principi sul patteggiamento: motivazione sufficiente, esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., corretta qualificazione giuridica ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e congruità della pena concordata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nell'applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo tra imputato e accusa esonera dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza, anche per relationem al capo d'imputazione.
Il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause evidenti di proscioglimento.
Il Tribunale ha qualificato i fatti ai sensi della norma sugli stupefacenti, e la Corte ha ritenuto tale qualificazione non manifestamente erronea.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avviene senza formalità.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa del ricorrente, la non applicazione della sanzione pecuniaria; qui la Corte ha invece applicato euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo entro i ristretti motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze estranee a tale perimetro sono inammissibili.
- La sentenza che recepisce l'accordo di patteggiamento è validamente motivata anche in forma sintetica, purché risulti la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo d'imputazione e della motivazione.
- Nel giudizio di patteggiamento il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; in mancanza di tali cause, l'accordo può essere recepito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento segue il modello procedimentale senza formalità previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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