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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10077/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di un lavoratore autoferrotranviario di ottenere il riconoscimento dell'ERS (Elemento di Riordino del Sistema Retributivo) a decorrere dal 6 luglio 2000, con detrazione di quanto già percepito nello stesso periodo a titolo di ERG, in applicazione dell'accordo aziendale dell'11 luglio 2000. Il lavoratore era stato assunto il 6 luglio 2000 con contratto di formazione e lavoro e il rapporto era poi stato trasformato a tempo indeterminato nel 2002. I giudici di merito avevano ritenuto che l'accordo collettivo dovesse applicarsi anche a lui, valorizzando il computo del periodo di CFL nell'anzianità di servizio e richiamando in via analogica il principio delle Sezioni Unite sul computo degli aumenti periodici di anzianità. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 c.c. e ss., sostenendo che il beneficio era riservato al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'accordo, che l'ERS non era un istituto fondato sull'anzianità di servizio ma su una riforma della struttura retributiva aziendale e che, dunque, non poteva spettare a chi alla data rilevante era ancora assunto con CFL.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure della società. Ha affermato la continuità con il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui le clausole della contrattazione collettiva che, nel contesto di una riforma retributiva, distinguono tra lavoratori in CFL e personale già in servizio a tempo indeterminato non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in l. n. 863 del 1984, né introducono un trattamento discriminatorio, quando si limitano a riservare determinati emolumenti al personale già in forza a tempo indeterminato. Nel caso concreto, l'ERS è stato qualificato come elemento mensile consolidato determinato per confluenza di pregresse voci retributive e non come istituto direttamente collegato all'anzianità di servizio; pertanto la sentenza d'appello è stata cassata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente per la complessità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato dedotto il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge e dei canoni ermeneutici contrattuali.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati come criteri di interpretazione dell'accordo collettivo aziendale e dell'accordo nazionale preliminare di rinnovo del CCNL.

  • d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984

    Le clausole collettive che distinguono tra lavoratori in CFL e personale a tempo indeterminato non violano tale disposizione né comportano discriminazione, se riferite a emolumenti riservati ai dipendenti già in forza a tempo indeterminato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel valutare la spettanza di un emolumento previsto da un accordo collettivo, occorre accertare la funzione concreta della voce retributiva: se essa deriva da una riforma della struttura salariale e dalla confluenza di pregresse componenti economiche, non è automaticamente equiparabile a un istituto fondato sull'anzianità di servizio.
  • Le clausole collettive che, in una riorganizzazione del sistema retributivo, riservano determinati elementi al personale già assunto a tempo indeterminato e escludono i lavoratori in contratto di formazione e lavoro non sono di per sé discriminatorie, quando non comportano la soppressione dell'anzianità maturata.
  • Il principio elaborato in tema di computo dell'anzianità del periodo di formazione e lavoro non può essere esteso in via analogica a benefici economici che non siano parametrati all'anzianità ma siano connessi alla ristrutturazione del trattamento retributivo e alla conservazione di emolumenti pregressi.
  • Quando la controversia riguarda l'interpretazione di una clausola collettiva, la qualificazione dell'istituto retributivo è decisiva: se l'emolumento è "determinato per confluenza" di voci già percepite da lavoratori a tempo indeterminato, la pretesa di chi non era ancora in tale status alla data di riferimento può risultare infondata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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