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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12645/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che non aveva dichiarato la prescrizione, poiché il reato non era ancora estinto alla data della sentenza di appello. La condanna per il furto aggravato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord per un furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., assumendo che il termine fosse maturato alla data della decisione di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, ai fini del calcolo della prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se ritenute subvalenti rispetto alle attenuanti generiche; nel caso concreto, la presenza delle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 5 e 7 c.p. rendeva applicabile il più lungo termine prescrizionale previsto per l'ipotesi aggravata, con conseguente insussistenza della prescrizione sia al momento della sentenza di appello sia nel termine breve invocato dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto base, richiamata insieme alle aggravanti contestate e confermate nei giudizi di merito.

  • art. 625 nn. 5 e 7 c.p.

    Le aggravanti contestate sono state considerate circostanze aggravanti ad effetto speciale, rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione anche se subvalenti nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

  • art. 625, comma 2, c.p.

    È stata qualificata come aggravante indipendente ma ad effetto speciale, idonea a determinare un aumento di pena superiore a un terzo e quindi a incidere sul termine di prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    È stata invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di dichiarare la prescrizione; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato.

  • art. 157, comma 3, c.p.

    Stabilisce che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato ai fini della prescrizione, sicché le aggravanti ad effetto speciale vanno considerate anche se subvalenti.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è stato ritenuto irrilevante, ai fini della prescrizione, rispetto alla natura ad effetto speciale delle aggravanti contestate.

  • art. 624 e 625 c.p.

    Sono le disposizioni poste a base della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione del reato devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche quando siano state giudicate subvalenti rispetto alle attenuanti generiche, perché il bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla pena massima rilevante per il calcolo del termine prescrizionale.
  • Le aggravanti indipendenti che comportano un aumento di pena superiore a un terzo rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale e, come tali, incidono sulla determinazione del termine di prescrizione.
  • La verifica della prescrizione deve essere compiuta avendo riguardo alla qualificazione giuridica del fatto comprensiva delle aggravanti contestate e non alla sola pena concretamente inflitta dopo il giudizio di comparazione.
  • Il motivo di ricorso che deduca la prescrizione senza confrontarsi con la natura ad effetto speciale delle aggravanti correttamente applicate in sentenza è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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