Cassazione Civile, Ordinanza n. 11906/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un committente aveva convenuto l'appaltatore chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da gravi vizi di un edificio a tre piani realizzato nel 1987. I lavori, secondo la prospettazione del committente, riguardavano la costruzione di pilastri e solai e non vennero ultimati, salvo quelli del terzo piano. Nel 2002, a distanza di oltre dieci anni, emersero lesioni sulle travi di fondazione e sfaldamento del cemento; una consulenza tecnica accertò che l'uso di una quantità inadeguata di cemento aveva determinato una resistenza alla compressione insufficiente. In primo grado la domanda fu rigettata per prescrizione; in appello la decisione fu riformata con condanna dell'appaltatore al pagamento del costo del consolidamento. In cassazione l'appaltatore dedusse, con due motivi, la violazione dell'art. 1669 c.c. perché la Corte territoriale non avrebbe correttamente accertato il decorso del termine decennale dal compimento dell'opera, sostenendo che i lavori erano terminati nel 1988 e che il grave difetto era emerso solo nel 2002; inoltre contestò l'utilizzo, da parte dei consulenti e della Corte d'appello, di elementi probatori fondati anche su prove eseguite da una società incaricata dal committente, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c. I controricorrenti proposero ricorso incidentale con tre motivi, lamentando che la Corte d'appello avesse limitato la condanna alla somma indicata in citazione invece che a quella, più elevata, emersa in corso di causa e poi ribadita in appello, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di verbali, nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di domande nuove in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la lettura della Corte d'appello sull'art. 1669 c.c. Ha chiarito che, nei casi di rovina o gravi difetti di immobili destinati a lunga durata, il termine decennale decorre dal "compimento" dell'opera rilevante ai fini dell'art. 1669 c.c., anche se l'opera appaltata non sia stata ultimata, e che ciò che deve emergere entro dieci anni è il pericolo di rovina o il grave difetto, non già necessariamente la stessa condizione tecnica che ne costituisce la causa materiale. Nel caso concreto, il grave difetto si era manifestato a distanza di quasi quindici anni dal compimento dei lavori, sicché l'azione era tardiva rispetto alla disciplina speciale. Il secondo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"nel corso di dieci anni dal compimento"; "ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti"; "purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta"
La responsabilità speciale dell'appaltatore per rovina e gravi difetti degli immobili ha durata decennale e decorre dal compimento dell'opera ai fini della norma; il compimento non coincide necessariamente con l'ultimazione contrattuale dell'intera opera. Il termine mira a rendere certo il dies a quo e non è agganciato in modo automatico all'oggetto dell'obbligazione contrattuale.
Richiamato solo per affermare che la disciplina dei vizi nell'appalto ordinario ha carattere eccezionale rispetto alla speciale responsabilità ex art. 1669 c.c.
Richiamato solo nel raffronto sistematico con la disciplina speciale dell'art. 1669 c.c.
Richiamato per escludere l'applicazione delle regole generali sulla risoluzione per inadempimento quando venga in rilievo la responsabilità speciale ex art. 1669 c.c.
Richiamato per qualificare la responsabilità ex art. 1669 c.c. come responsabilità da fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento.
Invocato dal ricorrente principale per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dalla Corte territoriale.
Invocato nel ricorso incidentale in relazione alla pretesa ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- In tema di rovina e gravi difetti di immobili destinati a lunga durata, la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto alla disciplina ordinaria dei vizi dell'appalto e prevale sulle regole generali dell'inadempimento.
- Il termine decennale di cui all'art. 1669 c.c. decorre dal compimento dell'opera rilevante ai fini della norma e non richiede necessariamente che l'intera opera contrattuale sia ultimata; la nozione di compimento va letta in funzione della struttura e della finalità della disposizione.
- Ai fini dell'art. 1669 c.c., entro il decennio devono manifestarsi con evidenza il pericolo di rovina o il grave difetto, non necessariamente la specifica causa tecnica che li origina; la mera esistenza della patologia costruttiva in sé non basta se il difetto non si è ancora manifestato in modo percepibile.
- La massima giurisprudenziale va letta nel contesto del testo integrale della sentenza e della norma applicata: l'affermazione secondo cui il termine attiene alle "condizioni di fatto" deve essere intesa come riferimento alle condizioni che rendono evidente la responsabilità o il grave difetto, non come anticipazione automatica del dies a quo al momento della sola esecuzione materiale del difetto.
- La specialità dell'art. 1669 c.c. comporta anche l'esigenza di certezza del momento iniziale e finale del rapporto di responsabilità, con lettura rigorosa del termine decennale come termine di sbarramento finale.
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