Cassazione Penale, Sentenza n. 10046/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di differimento della pena con collocamento in detenzione domiciliare fondata sul peggioramento delle sue condizioni di salute (plurime patologie legate a severa obesità: diabete mellito, insufficienza respiratoria, cardiopatia), su precedenti valutazioni di incompatibilità con il carcere di Rebibbia e su trasfersimenti (Parma/Rebibbia), sulla relazione sanitaria ASL del 14 agosto 2025 che segnalava rischio di peggioramento multiorgano e sulle relazioni difensive prognosticanti esito infausto. Ha inoltre censurato la mancata nomina di un consulente peritale, ha contestato la valutazione di inidoneità del domicilio proposto a Carmagnola perché in territoriale presenza di soggetti della "ndrangheta", e ha dedotto che la presunta mancata collaborazione del detenuto alle cure non dimostrerebbe volontà strumentali ma sarebbe legata alla sua patologia psichiatrica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. Il giudice ha ritenuto prevalente la valutazione della pericolosità attuale del detenuto (ruolo apicale nella organizzazione criminale, ritrovamento di missive inviate dall'interno con direttive per estorsioni, pregresse latitanze) e ha ritenuto che le relazioni mediche disponibili (ultima del 14 agosto 2025) costituiscano un'istruttoria medico-legale aggiornata e dettagliata, senza emergere cure specifiche non praticabili in carcere che giustifichino il differimento pena. È stato considerato anche il comportamento del ricorrente (ripetuti rifiuti di terapie o ricoveri, violazione di prescrizioni dietetiche, 66 sanzioni disciplinari con aggressioni e intimidazioni) rilevante perché ha determinato un concreto peggioramento delle condizioni di salute, e non segno di strumentalità oggettivamente rilevante. La richiesta di perizia è stata ritenuta non necessaria. Quanto alla inidoneità del domicilio in Carmagnola, il Tribunale ha motivato la valutazione nel quadro complessivo della pericolosità e ha osservato che il ricorso non ha contrastato i restanti elementi probatori. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Il ricorrente era sottoposto al regime speciale e ciò è stato considerato nel quadro della valutazione della sua pericolosità e delle esigenze di sicurezza carceraria
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Base giuridica per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente
art. 52 d.lgs.196/03
Imposizione di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per tutela della privacy
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016 (Piras) e Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019 (Pannunzi)
Principio secondo cui la sofferenza autoprodotta dal detenuto (es. rifiuto alle cure) non può essere invocata a fini di differimento pena come elemento favorevole se posta in essere strumentalmente; la mancata collaborazione è rilevante nella misura in cui oggettivamente peggiora lo stato di salute
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Delle Cave) e Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiesta di specificità nel censurare la valutazione del giudice su elementi quali il domicilio o la presenza di soggetti della criminalità locale: i motivi devono confrontarsi con tutti gli elementi della decisione
Massime di principio
- Per ottenere il differimento della pena per motivi di salute è necessario dimostrare, con evidenze mediche aggiornate e specifiche, che esistono trattamenti o cure non praticabili nella struttura detentiva in cui il condannato è allocato
- Una relazione medica recente e dettagliata può rendere superflua la nomina di un consulente peritale; la perizia è giustificata solo se emergono contrasti o lacune significative nell'istruttoria medica
- La condotta del detenuto (rifiuto di cure, non compliance, comportamenti autodistruttivi) non può essere valorizzata come elemento favorevole al differimento se essa è posta strumentalmente; tuttavia la stessa condotta è rilevante nella misura in cui determina un concreto peggioramento dello stato di salute
- La valutazione della pericolosità attuale (messaggi/instruzioni all'esterno, latitanze pregresse, gravi sanzioni disciplinari e aggressività) può prevalere sulle esigenze sanitarie quando sussistono elementi probatori di rischio effettivo per la sicurezza pubblica o penitenziaria
- La contestazione dell'inidoneità del domicilio proposto richiede una specificità dimostrativa: non è sufficiente richiamare genericamente la presenza di soggetti criminali nel territorio, occorre mostrare come ciò concretizzi un rischio attuale di ripristino di collegamenti o attività delittuose
- Quando si impugna un provvedimento sulla base di carenze dell'amministrazione penitenziaria (es. trasferimenti), è necessario indicare quali cure specifiche risultino concretamente non garantite nella struttura di assegnazione
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