Cassazione Civile, Sentenza n. 1451/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione del valore dell'azienda ceduta (avviamento) con richiesta di maggior imposta di registro, sanzioni e interessi. La ricorrente deduceva, in cassazione, vizî di motivazione e di valutazione probatoria da parte della CTR: mancata considerazione della perizia giurata allegata all'atto di trasferimento e mancata indicazione delle ragioni per l'uso di specifici coefficienti (1° motivo); errata individuazione dell'oggetto sociale del ramo d'azienda e conseguente errata valorizzazione del capitale umano (2° motivo); carenza di prova da parte dell'Ufficio e impropria valutazione delle prove (3° motivo); doglianza sulla condanna alle spese del primo grado (4° motivo); violazione dei diritti di difesa e mancata adeguata motivazione con richiesta di condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di entrambi i gradi (5° motivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili e/o infondati i vari motivi per carenze formali e di merito: la ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza in cassazione non trascrivendo l'avviso impugnato, la perizia giurata e l'atto di vendita nelle parti salienti; non ha indicato quali coefficienti alternativi sarebbero dovuti essere utilizzati; le critiche alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito sono state ritenute sindacabili solo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.; la CTR aveva adeguatamente motivato l'applicazione dei moltiplicatori differenziati per il personale trasferito e aveva ritenuto assolta la prova dell'Ufficio nel giudizio di merito. In conclusione il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e informata della possibile ulteriore somma dovuta ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52
Richiamate in relazione alla determinazione dell'imposta di registro e alla valorizzazione dell'azienda ceduta; la Corte ha ritenuto che l'avviso di rettifica può enunciare il criterio astratto adottato dall'Ufficio, rimandando alla fase contenziosa la prova concreta dei presupposti per l'applicazione del criterio.
Richiama l'applicazione delle norme di diritto processuale civile al processo tributario; la Corte ha applicato tali principi nel controllo della motivazione e del processo di valutazione probatoria operato dalla CTR.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5)
Fondamento delle doglianze in cassazione: il vizio di motivazione (n. 3), la violazione di norme processuali sulla decisione (n. 4) e il vizio per motivazione insufficiente o contraddittoria (n. 5). La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati per carenze di autosufficienza e per il carattere sindacabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
codice di procedura civile, art. 132
Riferito al principio di specificità delle censure; la ricorrente non ha rispettato l'onere di specificare e trascrivere gli atti necessari per il sindacato in cassazione.
codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha precisato che l'eventuale contestazione della valutazione delle prove dal giudice di merito non integra automaticamente vizio di diritto denunciabile in cassazione, salvo che non si configuri un mancato rispetto del principio di libera valutazione o l'uso di prove non acquisite.
Norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ricordato che la sua violazione si configura solo se il giudice ha attribuito l'onere a una parte diversa da quella che ne era gravata, non per un diverso apprezzamento del risultato probatorio.
codice di procedura civile, artt. 91 e 92
Riferiti alla regolazione delle spese di lite; la Corte ha confermato la regola della soccombenza come criterio applicato dalla CTR nella liquidazione delle spese, respingendo le censure della ricorrente.
Costituzione, art. 24
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a violazioni dei diritti di difesa, atteso che la ricorrente non ha fornito gli elementi documentali necessari in cassazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e 1-bis
Norme sul contributo unificato e sui rimborsi/ulteriori importi dovuti per il ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento previsto dall'articolo citato.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere e riprodurre nei motivi gli atti e i documenti rilevanti nelle parti essenziali, altrimenti le censure sono inammissibili.
- L'avviso di rettifica in materia di registro adempie l'obbligo di motivazione se indica il criterio astratto adottato dall'Amministrazione; la prova concreta dei presupposti fattuali spetta all'Amministrazione nella fase contenziosa.
- Le critiche alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.: non è sufficiente lamentare un diverso apprezzamento prudente della prova.
- Chi contesta la valutazione economica (es. coefficiente o moltiplicatori per la stima dell'avviamento) deve indicare in modo specifico e documentato i criteri alternativi e fornire i documenti probatori (atto di vendita, perizia) per evitare l'inammissibilità della doglianza.
- Il riparto delle spese segue il principio di soccombenza: se il giudizio dà torto al ricorrente, questi sarà condannato alle spese, salvo censure specifiche sul quantum non formulate.
- L'onere della prova ex art. 2697 c.c. rimane rilevante: non basta affermare che l'altra parte non ha provato, occorre dimostrare che il giudice ha invertito l'onere della prova o che vi è palese carenza probatoria.
- Le doglianze processuali formali (mancata trascrizione, mancanza di specificità) possono determinare l'inammissibilità dei motivi in cassazione indipendentemente dal merito della questione fiscale sottostante.
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