Cassazione Civile, Sentenza n. 1446/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla Immobiliare Scognamiglio, aveva annullato la delibera assembleare del 5 maggio 2015 nella parte relativa alla nomina dell'amministratore (Dario Crulci), per violazione dell'art. 1129, comma 13 c.c. (l'amministratore revocato giudizialmente non può essere nominato nuovamente). In cassazione il Condominio contestava la decisione della Corte d'Appello. Tuttavia, nel ricorso per cassazione mancava la produzione dell'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta notifica del ricorso all'intimato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inesistenza della prova della notifica: il ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c. e non è comparso all'udienza, mentre dagli atti risulta comunicazione della parte intimata secondo cui il ricorso non era stato notificato al suo difensore. La Corte, pertanto, non ha esaminato il merito del motivo dedotto. Ha inoltre constatato la sussistenza dell'obbligo, per il ricorrente, del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa (D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater, come inserito dalla L. n.228/2012), in ragione del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Codice civile, art. 1129, comma 13
La Corte d'appello ha interpretato la norma come divieto assoluto di nominare nuovamente amministratore chi sia stato revocato giudizialmente; la previsione ha carattere obbligatorio e sanzionatorio, motivo per cui la nomina di Dario Crulci è stata annullata.
Codice di procedura civile, art. 149
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione ... è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. ... In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito ...
La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale richiamato (Cass., Sez. Un., n. 627/2008) secondo cui l'avviso di ricevimento è prova necessaria dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione e la sua mancata produzione, se l'intimato non esercita attività difensiva, determina l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, artt. 140 e 379, 380-bis, 372 (2° c.), 291
Richiamate dalle massime: art.140 e art.149 collegati in tema di notificazione; gli avvisi mancanti possono essere prodotti fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza in camera di consiglio (art.379, art.380-bis); non è sempre ammessa la rinnovazione della notificazione (art.291); l'assenza dell'avviso e la mancata difesa dell'intimato determinano inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 184-bis
La Corte richiama la possibilità, per il difensore presente in udienza, di chiedere la rimessione in termini per depositare l'avviso non ricevuto, offrendo la prova di aver tempestivamente richiesto il duplicato all'amministrazione postale, ai sensi dell'art.6, primo comma, della legge n.890/1982.
Legge n. 890/1982, art. 6
Consente di richiedere duplicati dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale; la Corte segnala che tale prova documentale può giustificare la richiesta di rimessione in termini se proposta per tempo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione che impone, in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Giurisprudenza richiamata: Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. ... In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, ...
La Corte di Cassazione si è uniformata al principio di tale pronuncia: la mancata prova della notifica mediante avviso di ricevimento comporta inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'intimato non difende.
Massime di principio
- In cassazione la prova della notifica del ricorso (avviso di ricevimento ex art.149 c.p.c.) è essenziale: la sua mancata produzione può comportare l'inammissibilità del ricorso se l'intimato non assume difesa.
- Se l'avviso manca si può, purché presenti i presupposti, chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art.184-bis c.p.c. dimostrando di aver tempestivamente richiesto il duplicato all'amministrazione postale (legge n.890/1982, art.6).
- La Corte non esamina il merito se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali formali; dunque, errori procedurali possono vanificare anche ragioni sostanziali fondate.
- Quando una delibera assembleare nomina una persona revocata giudizialmente come amministratore, l'art.1129 comma 13 c.c. può comportare l'annullamento di quella parte della delibera: la norma è interpretata in senso rigoroso e sanzionatorio.
- In presenza di annullamento parziale di una delibera, la parte non annullata può restare efficace se non risultano interdipendenze con la parte annullata.
- Chi impugna in Cassazione deve comparire all'udienza o dare prova della regolare notificazione entro i termini consentiti: la mancata comparizione aggrava il rischio di inammissibilità.
- In caso di ricorso rigettato proposto dopo il 30/01/2013 è possibile l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa vigente; valutare sempre anche gli aspetti economici dell'impugnazione.
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