Cassazione Civile, Sentenza n. 1443/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva rigettato l'appello dei ricorrenti avverso avvisi di rettifica e liquidazione d'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativi a diverse compravendite di terreni in Olgiate Comasco. L'amministrazione aveva rettificato i valori dichiarati applicando il metodo comparativo (valori OMI), portando a valori accertati molto superiori ai prezzi dichiarati. I ricorrenti contestavano, con otto motivi: carenza di motivazione e mancata allegazione dell'atto di comparazione negli avvisi; illegittimità del riferimento esclusivo ai valori OMI; mancato rispetto dell'onere della prova e della considerazione della perizia giurata che attestava la correttezza dei prezzi convenuti; vizio nella valutazione di questioni processuali (trascrizione dei contenuti essenziali dell'atto).
La decisione
Prima della pubblica udienza i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, accettata dal difensore dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ.; non è stata pronunciata una decisione di merito sulle questioni sostanziali; nulla è stato disposto in ordine alle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.). La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione per rinuncia e non di rigetto, non è applicabile l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (sanzione sul contributo unificato), richiamando giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
art. 51, comma 3; art. 52
Le norme sul registro sono state invocate dai ricorrenti per contestare la motivazione e la forma degli avvisi di rettifica; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito perché ha dichiarato l'estinzione per rinuncia.
Legge 27 luglio 2012, n. 212
Richiamata in relazione ai profili di diritto tributario indicati nei motivi di ricorso; nessuna valutazione sostanziale è stata compiuta a causa dell'estinzione.
Codice civile
Norma sul onere della prova invocata dai ricorrenti (sull'onere di provare il maggior valore o il minor valore degli immobili); la questione non è stata decisa in merito.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3; art. 390, secondo e terzo comma; art. 391, quarto comma; art. 132
Art. 360 indicato come riferimento per i motivi di cassazione; art. 390 ha regolato la rinuncia rituale (deposita prima dell'udienza, sottoscritta e accettata dalla resistente) che ha determinato l'estinzione del procedimento; art. 391 ha escluso pronunce sulle spese.
Costituzione
Richiamato in relazione ai profili di giusto processo e motivazione; la Corte non si è pronunciata nel merito.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento alla disciplina del contenzioso tributario; nessuna decisione di merito per estinzione.
Legge "legge comunitaria 2008"
art. 24, comma 5, lett. f, e comma 6
Citata in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione delle operazioni immobiliari; non decisiva per l'esito per via della rinuncia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)
La Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione che prevede l'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare una somma aggiuntiva pari al contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non equivale a soccombenza.
OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare
I valori OMI sono stati l'elemento comparativo utilizzato dall'Agenzia per rettificare i valori; i ricorrenti contestavano l'uso esclusivo di tali valori e la mancata allegazione dell'atto di comparazione, ma la Corte non ha determinato la legittimità dell'uso dell'OMI a causa dell'estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se depositata prima della pubblica udienza, è rituale quando è sottoscritta dalle parti e dai difensori e viene accettata dalla parte resistente: in tal caso il procedimento viene dichiarato estinto ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- L'estinzione del procedimento per rinuncia comporta l'assenza di decisione di merito: le questioni sostanziali prospettate nel ricorso restano inesaminate e non producono effetti di giudicato.
- In caso di estinzione per rinuncia non si applicano le sanzioni previste per il ricorso 'non vittorioso' (ad es. art. 13 DPR 115/2002 sul contributo unificato), perché manca una pronuncia di soccombenza.
- Sulle rettifiche dei valori immobiliari l'Agenzia può utilizzare dati comparativi (es. OMI), ma la legittimità dell'uso esclusivo dell'OMI, l'adeguatezza della motivazione e l'eventuale obbligo di allegare l'atto di comparazione sono questioni che richiedono un accertamento di merito: il contribuente può opporre perizia giurata e documentazione contrattuale.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) resta centrale nelle controversie di valore: l'amministrazione deve fornire elementi idonei a giustificare la rettifica; il contribuente può allegare perizie di stima per dimostrare la correttezza del prezzo dichiarato.
- Se si contesta la motivazione o la forma degli avvisi tributari è importante sollevare le eccezioni e produrre documentazione prima dell'udienza; una rinuncia elimina la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole sulle questioni sostanziali.
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