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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1442/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato la sua opposizione avverso la deliberazione CONSOB n. 21420/25.6.2020 che gli aveva irrogato sanzioni amministrative complessive di €290.000, la sanzione interdittiva e la confisca del profitto (€38.180,96) per violazioni dell'art. 187‑bis, comma 4, TUF. Cavallotti contestava di non aver mai avuto informazioni privilegiate (gli acquisti erano parte della sua abituale attività di investimento), l'assenza di dolo o colpa, la sproporzione della sanzione rispetto al profitto e alle sue condizioni economiche, e denunciava profili di motivazione contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi; deduceva inoltre errori nella valutazione delle presunzioni e nell'accertamento della comunicazione delle informazioni al nipote Ghisleri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tre dei quattro motivi di ricorso (ossia quelli relativi a valutazione degli indizi, applicazione delle regole sulle presunzioni e alla sussistenza dell'elemento soggettivo). Ha però accolto in parte il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato e motivato il criterio di proporzionalità della sanzione alla luce della differenza significativa tra l'importo della sanzione (€290.000) e il profitto confiscato (€38.180,96) nonché delle conseguenze negative per l'interessato. Sulla base del principio di proporzionalità (anche di derivazione UE), la sentenza di merito è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame, compresa la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 187‑bis, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    La Corte conferma che la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate può essere accertata anche tramite presunzioni basate su elementi indiziari; è sufficiente dimostrare il possesso e l'utilizzo dell'informazione rilevante, indipendentemente dalla prova del passaggio materiale dell'informazione da un soggetto a un altro.

  • art. 3 legge n. 689/1981

    In materia di illeciti amministrativi vigono presunzioni di colpa: non è necessario provare il dolo; è l'interessato che può fornire elementi per dimostrare l'assenza di colpa (errore incolpevole). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale presunzione nel caso concreto.

  • art. 11 legge n. 689/1981

    Individuazione dei criteri per la determinazione della misura della sanzione; la Corte ricorda che il giudice deve valutare espressamente i parametri previsti, compresa la proporzionalità rispetto al profitto.

  • artt. 2727 e 2729 cod. civ. (prove e presunzioni)

    Il giudizio basato su presunzioni è ammesso purché il ragionamento sia gravemente, preciso e concordante; la Corte precisa che la valutazione del giudice di merito sulle presunzioni è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • Giurisprudenza europea (Corte UE, Grande Sezione, C‑205/20, 8.3.2022)

    riferimento a pronuncia sulla proporzionalità delle sanzioni penali e al rispetto dell’art. 49(3) della Carta

    Il principio di proporzionalità, principio generale del diritto UE, si applica anche alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale; il giudice nazionale deve valutare e motivare la proporzionalità della pena rispetto all'offesa e al profitto conseguito.

Massime di principio

  • Per reati di insider trading (anche secondario) il giudice può fondarsi su un insieme di elementi indiziari (coincidenze temporali negli acquisti, relazioni personali, contatti telefonici, anomalia economica degli investimenti) per inferire il possesso e l'utilizzo di informazioni privilegiate.
  • Non è indispensabile dimostrare il passaggio materiale dell'informazione da un soggetto all'altro: è sufficiente provare che l'agente era in possesso dell'informazione rilevante e l'ha utilizzata.
  • Nel contesto degli illeciti amministrativi rilevanti per la disciplina finanziaria opera la presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981: l'onere di provare l'assenza di colpa spetta all'interessato.
  • Le presunzioni devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la loro valutazione spetta al giudice di merito e solo motivazioni manifestamente carenti possono essere sindacate in Cassazione.
  • Il principio di proporzionalità impone che il giudice motivi espressamente la misura della sanzione anche rispetto al profitto effettivamente conseguito e alle conseguenze già applicate (es. confisca); la mancata valutazione di questo aspetto è causa di cassazione e rinvio.
  • In casi analoghi, chi subisce una sanzione amministrativa con carattere penalmente rilevante dovrebbe far valere specificamente la discrepanza numerica tra sanzione e profitto e invocare la necessità di motivazione sulla proporzionalità e sulle condizioni economiche personali.

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