Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1392/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa a un avviso di liquidazione connesso all'imposta di registro e sanzioni per complessivi € 1.022.260,00 derivanti dalla costituzione di pegno su quote di S.r.l. mediante scrittura privata autenticata (24/09/2012). L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che in appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado. Successivamente una coobbligata in solido (Perseveranza S.p.A. di Navigazione) ha ottenuto e pagato la definizione agevolata (cd. rottamazione) della stessa controversia in altro procedimento, producendo documentazione che è stata depositata nel presente giudizio. L'Agenzia e la Cargill hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento in ragione della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata e al pagamento effettuato dalla coobbligata Perseveranza S.p.A., con effetto esteso anche a Cargill International S.A. e D'Amato di Navigazione S.p.A. in quanto coobbligate in solido ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con legge 17/12/2018, n. 136). Le spese giudiziali sono poste a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato imposto il pagamento del cosiddetto "doppio contributo unificato", in quanto misura applicabile soltanto nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non estendibile per analogia o interpretazione estensiva.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

    art. 6, comma 10 e comma 14

    La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata ottenuta e pagata da una coobbligata comporti la cessazione della materia del contendere e produca effetto estintivo anche rispetto agli altri coobbligati in solido, estendendo l'effetto della definizione al processo principale.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420

    Il Collegio richiama precedenti secondo cui la definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre conferma che il "doppio contributo unificato" non è applicabile in casi di estinzione dovuta a definizione agevolata, essendo riservato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Massime di principio

  • La definizione agevolata pagata da un coobbligato in solido può estinguere la controversia anche a carico degli altri coobbligati: quando è prevista dalla norma (art. 6 d.l. 119/2018), l'effetto estintivo si estende ai coobbligati per lo stesso titolo.
  • L'estinzione per cessazione della materia del contendere esclude la decisione di merito e rende improduttive eventuali ulteriori impugnazioni: il giudice deve dichiarare l'estinzione quando viene documentato il pagamento in forza di definizione agevolata.
  • Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate: anche in caso di estinzione per definizione agevolata non si procede a compensazione automatica, salvo diverso accordo o specifica statuizione.
  • Il "doppio contributo unificato" non si applica nei casi di estinzione derivante da definizione agevolata, perché tale onere è previsto solo per esiti negativi tipici del gravame (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non per estinzione conseguente a pagamento definitorio.
  • Per avvalersi dell'effetto estintivo è necessario depositare la documentazione probatoria della definizione e del relativo pagamento; è utile richiedere la sospensione del processo se è in corso una definizione agevolata con termine ravvicinato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.