Cassazione Penale, Ordinanza n. 36327/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo censurava la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione probatoria; la censura è stata qualificata dalla Corte di cassazione come generica e meramente riproduttiva di una questione già adeguatamente confutata in appello, in quanto il giudice di merito aveva valorizzato come genuine le dichiarazioni del verbalizzante, il quale aveva riferito di aver visto il ricorrente consegnare la sostanza stupefacente a un terzo. Il secondo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva già spiegato l'adeguatezza della pena, tenendo conto della confermata recidiva specifica e della riduzione in concreto della pena per l'elisione dell'aumento applicato per la continuazione tra detenzione e cessione di sostanza stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della Corte di appello, che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla credibilità del verbalizzante e sulla descrizione della cessione dello stupefacente. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo sul quantum di pena, osservando che il giudice di merito aveva già adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla recidiva specifica e alla riduzione della pena per l'eliminazione dell'aumento per continuazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
La norma è richiamata come titolo di reato in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito della sua portata sostanziale, ma rileva che la censura sulla responsabilità è generica e che la decisione di merito poggia su una valutazione probatoria ritenuta congrua.
recidiva specifica
È valorizzata dal giudice di merito come elemento rilevante ai fini della conferma dell'adeguatezza della pena in concreto.
continuazione
La pena era stata ridotta per l'elisione dell'aumento operato in relazione alla continuazione tra detenzione e cessione di sostanza stupefacente.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limita a riproporre doglianze già esaminate e confutate dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inammissibile per genericità.
- La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del verbalizzante o di altri testimoni, quando sorretta da motivazione congrua e non illogica, non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la sentenza di merito dia conto in modo logico degli elementi valorizzati per la determinazione della pena, compresa la recidiva specifica e l'eventuale riduzione già operata per la continuazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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