Cassazione Penale, Ordinanza n. 17756/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento pronunciata dal GUP del Tribunale di Torino, che ha recepito l'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato era stato definito in relazione a più capi di imputazione di bancarotta fraudolenta, in concorso, con riferimento agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1, e 219, commi 1 e 2, l. fall. Il ricorso contesta un'erronea qualificazione giuridica del reato indicato al capo 3).
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura sull'erronea qualificazione giuridica sia proponibile, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., solo quando vi sia un errore manifesto, cioè immediatamente percepibile, senza margini di opinabilità, e verificabile esclusivamente dal capo d'imputazione, dalla succinta motivazione della sentenza e dai motivi di ricorso. Nel caso concreto tale errore manifesto non è stato ravvisato; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso è la base del provvedimento impugnato.
consente di dedurre in cassazione l'errore di qualificazione giuridica solo se manifesto, cioè immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
richiamato quale norma sul concorso di persone nei reati contestati.
norma incriminatrice richiamata per i fatti di bancarotta fraudolenta contestati.
richiamata per la bancarotta fraudolenta in ambito societario / concorsuale.
richiamata come disposizione di riferimento del trattamento sanzionatorio / aggravamento nei reati fallimentari contestati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile dal testo degli atti rilevanti senza necessità di valutazioni opinabili.
- Non è deducibile come vizio di legittimità una diversa lettura giuridica del fatto che richieda apprezzamenti interpretativi o valutativi non emergenti in modo evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- Quando il ricorso si limita a denunciare un preteso errore di qualificazione non manifesto, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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