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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51254/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello denunciando: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento all'art. 628 c.p., e carenza/illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del teste Leonardo Cannizzo, che si sarebbe contraddetto; sosteneva inoltre che i fatti dovessero essere qualificati come furto (art. 624 c.p.) o altra fattispecie (art. 610 c.p.), perché l'impossessamento della felpa e degli occhiali sarebbe avvenuto senza fine di profitto e/o successivamente alla colluttazione; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'aggravante del nesso teleologico tra rapina e lesioni, deducendo che le lesioni derivarono dai colpi scambiati nella lite per motivi legati al consumo di stupefacenti e non furono finalizzate all'impossessamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i motivi proposti fossero meri appelli al sindacato di fatto e una riproposizione di doglianze già trattate in appello, privi della specificità richiesta per la cassazione. La Corte ha evidenziato che la sentenza di appello è "doppia conforme" con la decisione di primo grado e che la responsabilità era fondata in misura prevalente sulle ammissioni rese dallo stesso imputato, circostanza non affrontata nel ricorso. Ha inoltre osservato che la contestazione del nesso teleologico non dava interesse reale ad impugnare, avendo addirittura prodotto effetti favorevoli al ricorrente (applicazione della continuazione). Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai motivi di cassazione come presunta violata: la Corte ha ritenuto che i rilievi fossero di fatto e non suscettibili di sindacato di legittimità, configurando motivi che non soddisfano la specificità richiesta.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di rapina: la Corte territoriale ha ritenuto integrata la rapina, di cui il ricorrente non ha efficacemente contestato le risultanze probatorie.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale fattispecie alternativa (furto); la Corte ha ritenuto la ricostruzione dei fatti e la sussunzione nella rapina corretta e non suscettibile di revisione in cassazione come mero apprezzamento di fatto.

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione; la Corte non ha ritenuto fondata tale riqualificazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 23, comma 8, D. L. 137/2020

    Richiamato in relazione al contraddittorio scritto: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella motivazione sulla aspecificità dei motivi: la Corte ricorda che il motivo di impugnazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice censurato, pena l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammessi motivi che consistono in una semplice rivalutazione delle prove o nella riproposizione delle doglianze già svolte in appello: il ricorso deve esporre vizi di diritto specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • La "doppia conforme" (sentenza di appello che richiama e conferma la motivazione di primo grado) limita il sindacato di legittimità, rendendo più difficile l'ammissibilità del ricorso per i profili meramente probatori.
  • Le ammissioni rese dall'imputato sono elementi probatori rilevanti che, se non vengono concretamente e specificamente contestati, consolidano la decisione di merito e rendono il ricorso vulnerabile all'inammissibilità.
  • Contestare la qualificazione giuridica dei fatti (es. rapina vs furto) richiede argomentazioni giuridiche dettagliate e una precisa indicazione di come la motivazione del giudice di merito sia illogica o contraddittoria; l'assenza di tale specificità determina inammissibilità.
  • Impugnazioni prive di interesse concreto o che, in fatto, abbiano prodotto effetti favorevoli al ricorrente possono essere considerate prive di utilità e non giustificare la cassazione; l'attento esame dell'interesse all'impugnazione è necessario.
  • Chi propone ricorso deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.

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