Cassazione Civile, Sentenza n. 13745/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti da una presunta illegittima iscrizione ipotecaria sui suoi beni operata dalla società convenuta. In primo grado il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda e condannato la società a pagare € 80.200,00; la Corte d'appello di Bologna ha invece riformato rigettando la domanda e ponendo l'attore nella posizione di restituire quanto percepito. In cassazione Burgoni proponeva due motivi: in primo luogo censurava la valutazione della prova e la presunta ritenuta buona fede della convenuta (violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), sostenendo l'esistenza di danni patrimoniali e di perdita di chance derivanti dall'impossibilità di accettare una proposta irrevocabile d'acquisto; in secondo luogo deduceva violazioni di varie norme processuali relative alla valutazione e ammissione dei mezzi di prova e alla prova delle ulteriori voci di danno (artt. 112, 183, 187, 188, 189, 346 c.p.c. e art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). La Rio Beton ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetti di specificità e perché le doglianze miravano a sindacare in via di fatto le valutazioni probatorie dei giudici di merito (accertamenti di fatto insindacabili in cassazione). In particolare la Corte ha ritenuto che la questione centrale decisa dalla Corte d'appello fosse l'insufficienza della prova del danno (onere della prova ex art. 2697 c.c.) e non la buona fede dell'iscrizione ipotecaria; le critiche sul punto erano eccentriche rispetto alla ratio decidendi e prive di interesse. Anche le censure sulla mancata ammissione di mezzi istruttori sono state giudicate generiche e non adeguatamente specificate, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato assorbito. Per le spese la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in complessivi € 7.600,00 per compensi più € 27,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato altresì disposto quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato), se dovuto.
Norme richiamate
Principio della responsabilità aquiliana: la corte di primo grado aveva ritenuto la condotta colposa della convenuta ai sensi di tale norma; in cassazione tale aspetto non è stato contestato dalla Corte d'appello e quindi non era centrale nella decisione di merito impugnata
Onere della prova: la Corte d'appello ha ritenuto che fosse il danneggiato a dover provare i danni dedotti; la Cassazione ha confermato che le prove offerte dall'attore erano insufficienti a superare tale onere
Motivi di cassazione: i ricorsi fondati su vizio di motivazione e falsa applicazione di norme non possono sindacare accertamenti di fatto insindacabili; la Corte ha escluso la fondatezza dei motivi per difetto di specificità e per sindacare valutazioni probatorie
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Requisiti formali del ricorso in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure per violazione dell'obbligo di esposizione chiara e sintetica dei motivi e per mancata specificazione dei mezzi istruttori richiesti
artt. 112, 183, 187, 188, 189, 346 c.p.c.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla prova e alle impugnazioni: la Corte ha ritenuto che le doglianze riferite a queste norme fossero formulate in modo generico e tendessero a ottenere una diversa valutazione dei fatti
art. 96, comma 2 c.p.c. e art. 39 c.p.c.
Norme richiamate nel ricorso incidentale sulla condanna per lite temeraria e sulla disciplina delle spese: il ricorso incidentale è rimasto assorbito per il mancato accoglimento del principale
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Regime del contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni che prevedono l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, indicando l'applicabilità se dovuto
Massime di principio
- Il danneggiato ha l'onere di provare i danni dedotti (art. 2697 c.c.); valutazioni probatorie fondate e dettagliate sono decisive e, se ritenute insufficienti dal giudice di merito, difficilmente reversibili in cassazione
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del fatto: gli accertamenti di fatto dei giudici di merito, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità
- I motivi di cassazione devono essere formulati con chiarezza, sintesi e specificità (art. 366 c.p.c.); censure generiche o che non indicano puntualmente le norme e le ragioni sono dichiarate inammissibili
- Per la perdita di chance è necessaria una concreta prova della probabilità della realizzazione dell'evento favorevole e del nesso causale con il fatto illecito; la valutazione di tale perdita è equitativa ma comunque ancorata a elementi probatori
- Le richieste istruttorie devono essere reiterate e specificate in sede di precisazione delle conclusioni: se non riproposte, si considerano abbandonate e la loro mancata ammissione non è sindacabile in cassazione
- In caso di soccombenza nel giudizio di legittimità il ricorrente può essere condannato anche alle spese di cassazione e può essere tenuto al versamento di eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa vigente
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