Cassazione Civile, Ordinanza n. 10904/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi relativi a servizi pubblicitari radiofonici e televisivi resi in esecuzione di tre contratti: uno stipulato con una società originaria gestore dell'emittente per i mesi di novembre e dicembre 2010, e due successivi stipulati direttamente con la società poi subentrata per i mesi di febbraio e marzo 2011. L'opponente sosteneva che i contratti fossero nulli per violazione di norme imperative, poiché la CONSOB aveva sospeso cautelarmente la campagna pubblicitaria per asserita violazione dell'art. 94 T.U.F.; deduceva inoltre che il contratto del 15 dicembre 2010 era un affitto di ramo d'azienda con effetti dal 3 gennaio 2011, per cui le fatture anteriori sarebbero rimaste a carico della precedente titolare, e contestava anche l'inadempimento della controparte. Con il ricorso per cassazione la società opponente denunciava: mancata prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie e violazione degli artt. 2697, 1218, 1460 e 115 c.p.c.; omesso esame dell'eccezione di inadempimento relativa ai contratti di febbraio e marzo 2011; erronea applicazione delle norme sul trasferimento d'azienda e sui crediti/debiti connessi, perché non vi era cessione d'azienda ma affitto di ramo; inoltre censurava la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo, accolto il terzo, assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto della Corte territoriale sull'effettivo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie, e ha escluso che le doglianze integrassero realmente violazioni dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 115 c.p.c.; ha inoltre osservato che l'eccezione di inadempimento era stata comunque scrutinata. È stato invece accolto il motivo relativo all'imputazione delle fatture anteriori al trasferimento del ramo/azienda, perché la Corte d'appello aveva omesso di considerare la clausola contrattuale secondo cui i rapporti sorti prima della data di consegna restavano a carico della società originaria.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie; non basta contestare la valutazione delle prove.
Richiamato come norma sulla responsabilità da inadempimento, ma la censura sul punto non è stata accolta perché la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
L'eccezione di inadempimento deve essere specificamente dedotta e scrutinata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito l'avesse esaminata.
La violazione si configura solo se il giudice dichiara di non dover osservare la regola di decisione sulle prove o decide su prove non introdotte dalle parti; non quando valuta diversamente le prove offerte.
Non è correttamente invocato per contestare il mancato esame di un'eccezione, che va semmai dedotto come vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il mancato esame di un'eccezione integra un vizio di omessa pronuncia, da far valere nei limiti del n. 4 dell'art. 360 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla successione nei rapporti dell'impresa trasferita; la Corte ha ritenuto decisiva la clausola negoziale che allocava i rapporti anteriori alla consegna alla società originaria.
I crediti trasferiti sono quelli che scaturiscono dalla gestione dell'azienda verso i terzi; la norma è derogabile e non di ordine pubblico.
Richiamato nei motivi concernenti il trasferimento dell'azienda/ramo d'azienda, ma non decisivo nel caso concreto.
La statuizione sulle spese cade per effetto della cassazione della sentenza.
La censura sulle spese è rimasta assorbita per la cassazione della decisione di merito.
primo e quinto comma, lettera c)
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese, ma la relativa doglianza è stata assorbita.
Invocato per la liquidazione delle spese, ma la censura è stata assorbita.
La sospensione CONSOB della campagna pubblicitaria era collegata alla prospettata violazione della disciplina sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ma la nullità invocata è stata esclusa perché la violazione riguardava l'offerta, non i servizi pubblicitari.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza di merito abbia motivatamente accertato, anche per inferenza, l'effettivo adempimento della prestazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice applica erroneamente la regola di riparto dell'onere probatorio; non coincide con la contestazione della sufficienza o attendibilità delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola del contraddittorio sulle prove; non se attribuisce maggiore forza convincente ad alcuni elementi istruttori.
- L'omesso esame di un'eccezione processuale o di merito non va dedotto come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma come omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- In tema di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, la disciplina legale sui rapporti e sui crediti può essere derogata dal regolamento negoziale delle parti, sicché occorre verificare se il contratto abbia allocato espressamente crediti e debiti anteriori al trasferimento.
- La nullità per violazione di norme imperative richiede che il contratto abbia ad oggetto direttamente la condotta vietata; non basta che il servizio contrattualizzato sia strumentale a un'attività che, in concreto, sia stata sospesa o contestata dall'autorità amministrativa.
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